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Matrimonio per procura: cos’è

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Il matrimonio tra due persone impossibilitate in caso di guerra o per motivi di servizio

Partiamo subito con una premessa, il matrimonio è un atto molto personale, «che non può essere compiuto mediante un rappresentante, volontario o legale» come stabilito dal codice civile: va quindi compiuto personalmente dagli sposi che non possono farsi rappresentare da nessuno.

La legge ammette però delle eccezioni, ma solo in alcuni casi specifici che vengono descritti con dovizia di dettagli.

Il legislatore concede cioè la possibilità di effettuare quello che viene definito matrimonio per procura.

Come si svolge un matrimonio per procura

Tale tipo di matrimonio può essere compiuto mediante un rappresentante, “volontario o legale” per conto dello sposo che non può presentarsi alle nozze.

E’ bene specificare che la procura non genera una rappresentanza vera e propria in quanto il rappresentante, che prende il posto dello sposo assente, non esprime una sua volontà propria, ma si limita a riportare quella del rappresentato il quale l’ha già espressa in precedenza.

Come abbiamo detto si tratta di casi particolari, il matrimonio per procura è ad esempio consentito in tempo di guerra ai militari e alle persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate.

Si può ricorrere alla celebrazione del matrimonio per procura anche se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi che devono essere valutati dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo.

Le autorizzazioni per contrarre il matrimonio

L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio dopo aver ascoltato il parere del pubblico ministero.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

Tale documento deve essere redatto per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali a loro consentite e stabilite dalle leggi militari.

Termini di scadenza dei documenti e nullità del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla data in cui la procura è stata rilasciata perché dopo tale termine perde di validità.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

Gli elementi indispensabili e necessari a rendere valida l’atto per celebrare il matrimonio per procura sono dunque due: la forma, che deve essere quella dell’atto pubblico e l’indicazione della persona da sposare che deve essere certa e identificata per mezzo di documenti validi.

Oltre la scadenza di tale termine il matrimonio per procura è da ritenersi nullo.

In questo caso, evidentemente, si è già avuta manifestazione da parte della persona che vuole contrarre l’unione del consenso per la celebrazione del matrimonio, pur dopo la revoca della procura.

Il matrimonio così celebrato risulterà valido solamente nel caso in cui i due coniugi abbiano coabitato in seguito alla celebrazione del matrimonio per procura, e stante l’ignoranza, da parte del coniuge fisicamente presente alle nozze, dell’avvenuto annullamento della procura.