convivenza more uxorio

Convivenza more uxorio: diritti e doveri del convivente more uxorio

convivenza more uxorio

Nella famiglia di fatto diritti e doveri sono diversi rispetto a quella tradizionale

La convivenza more uxorio, chiamata anche famiglia di fatto, indica due persone che decidono di condividere stabilmente la vita per motivi affettivi, ma senza essere legati dal vincolo matrimoniale.

L’assenza del patto matrimoniale segna, di fatto, la profonda differenza fra i diritti e i doveri dei coniugi e quelli dei conviventi more uxorio. Il fatto che non esista contratto di matrimonio svincola i conviventi da obblighi reciproci di natura personale (come la fedeltà reciproca) e patrimoniale (collaborazione materiale), ma di conseguenza anche dai diritti come la successione o gli alimenti.

Diritti e doveri nella convivenza more uxorio

Come detto, la convivenza more uxorio non viene riconosciuta come famiglia tradizionale dalla legge e non esiste una specifica giurisprudenza a riguardo.  Essenzialmente i diritti e i doveri fra conviventi sono quindi legati esclusivamente alla loro volontà e non a obblighi giuridici.

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati durante la convivenza, ad esempio, entrano nel patrimonio di colui che li ha effettuati, ma i due patrimoni dei conviventi restano separati. Così, nel momento in cui la convivenza more uxorio dovesse interrompersi, nessuna legge impone all’ex convivente di provvedere all’altro, anche se questo resta sprovvisto di mezzi economici.
Infine, in mancanza di clausole testamentarie in favore del convivente, questo non può vantare alcun diritto sul patrimonio ereditario dell’altro convivente. Inoltre, anche quando previsto dal testamento, deve comunque fare i conti con i legittimi eredi (eventuali coniugi e figli) e con i loro diritti di successione.

Convivenza more uxorio e obbligazioni naturali

Se di diritti e doveri quindi si può parlare, nella convivenza more uxorio, questi derivano dall’inquadramento costituzionale che viene dato alla famiglia di fatto, con riferimento all’art.2 quando si parla di “doveri di solidarietà ed assistenza reciproca, caratterizzati da una dimensione morale, soprattutto nella loro fase dinamica, non ripetibili e non coercibile secondo la disciplina delle obbligazioni naturali”.

Eventuali somme che vengono prestate per l’assistenza materiale fra conviventi (ad es. le spese per la vita quotidiana in coppia), costituiscono un adempimento del tutto spontaneo non di obblighi, ma di doveri riconducibili solo all’etica e alla morale.

Queste prestazioni economiche, più precisamente, costituiscono l’adempimento di “obbligazioni naturali”, obbligazioni il cui unico effetto è la “soluti retentio”, ossia l’impossibilità di riavere indietro quanto si è pagato spontaneamente.

Contratti di convivenza

Per disciplinare la convivenza more uxorio è comunque possibile stilare dei contratti di convivenza rivolgendosi ad un notaio.

Tramite questi contratti è possibile regolamentare:

  • La partecipazione dei partner alle spese comuni
  • In caso di fine della convivenza, l’assegnazione dei beni acquistati quando la relazione era in essere
  • Quale uso debba essere fatto della casa residenziale comune
  • I rapporti patrimoniali reciproci in caso di interruzione della convivenza
  • Designazione di uno dei partner come amministratore di sostegno, in caso di impossibilità dell’altro partner malattia fisica o psichica
  • Decisioni sul mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli naturali (fermo restando che la tutela e la cura dei figli è obbligatoria per entrambi i genitori e che qualsiasi clausola o accordo possono essere cambiati o revocati in base al loro interesse primario)

Una volta redatto e sottoscritto, il contratto di convivenza sancisce obblighi giuridici come qualunque altro contratto e laddove i termini non venissero rispettati il partner che si ritiene parte lesa è autorizzato a rivolgersi al giudice.