Protezioni contro abusi familiari

Protezioni contro abusi familiari: gli ordini e l’allontanamento del convivente

Protezioni contro abusi familiari

Gli strumenti che la legge mette a disposizione per proteggere le vittime degli abusi in famiglia

Quando il comportamento di uno dei coniugi o di uno dei due conviventi mette a rischio l’integrità fisica e morale dell’altro, o diventa pregiudizievole per la sua libertà, la parte lesa ha a disposizione una serie di strumenti di protezione.

L’autore della condotta violenta può essere, oltre al coniuge, anche il genitore verso i figli e i figli verso i genitori.

  1. Abusi familiari: quando si viene tutelati

Le protezioni contro abusi familiari consistono in un insieme di disposizioni introdotte dal legislatore per tutelare il soggetto che subisce violenza in famiglia. Le condizioni su cui questi provvedimenti si basano sono la convivenza e una condotta che provochi un grave pregiudizio per l’integrità fisica.

La convivenza è condizione necessaria perché le protezioni contro abusi familiari vengano messe in atto: la loro funzione infatti non è soltanto quella di interrompere situazioni di convivenza caratterizzata da violenze, ma soprattutto di impedire la continuazione di comportamenti violenti nell’ambiente casalingo.
E’ ammissibile la domanda per ottenere la misura di protezione anche nel caso in cui la convivenza sia cessata, nel caso in cui vi sia stato allontanamento a causa del timore di subire violenze fisiche.

La condotta che fa scattare le protezioni contro abusi familiari deve essere caratterizzata da comportamenti frequenti e ripetuti, accompagnati da azioni ravvicinate nel tempo, diretti consapevolmente a ledere il coniuge o convivente.
Il presupposto per ottenere tutela non è rappresentato dalla condotta del convivente violento di per sé, ma dall’esistenza di un pericolo grave per l’integrità fisica, morale o per la libertà personale patito dal familiare convivente vittima.

  1. Il procedimento contro gli abusi familiari

Le protezioni contro abusi familiari vengono attivate ricorrendo al Tribunale del luogo in cui si ha residenza o domicilio.

A seguito della presentazione del ricorso, il Giudice ascolta le parti, dispone le eventuali indagini e provvede emettendo un decreto immediatamente esecutivo.
In caso di urgenza, il Giudice può anche emettere il decreto anche sulla base di informazioni sommarie e fissare successivamente l’udienza in cui devono essere presenti le parti. Solo al termine dell’udienza c’è la conferma, la modifica o la revoca dell’ordine di protezione.

  1. Le protezioni contro abusi familiari

I provvedimenti adottati possono consistere:

-nell’ordine di cessazione della condotta giudicata violenta o pregiudizievole
-nell’allontanamento dalla casa comune del familiare responsabile della violenza.
-nel divieto di frequentare o avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima della violenza

-nella predisposizione dell’intervento dei servizi sociali o di altre istituzioni allo scopo di fornire sostegno alla vittima della violenza

-nell’imposizione del pagamento periodico di una cifra a favore dei familiari vittime della violenza nel caso in cui siano rimasti privi dei mezzi per vivere adeguatamente.

  1. Allontanamento del familiare violento

Nel caso in cui il soggetto violento venga colto in flagranza di reati gravi come lesioni, minaccia aggravata e violenze, oltre all’arresto obbligatorio, la Polizia giudiziaria può applicare la misura ‘precautelare’ dell’allontanamento d’urgenza dalla casa comune e del divieto di avvicinarsi ai luoghi che la persona offesa frequenta abitualmente.
Altrimenti, per ottenere l’allontanamento, è sempre necessario rivolgersi al Tribunale civile o sporgere una denuncia per reato.