mantenimento dei figli maggiorenni

Mantenimento dei figli maggiorenni

 mantenimento dei figli maggiorenni

Quali sono i doveri dei genitori riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni e alla loro istruzione

La Corte di Cassazione esaminando il caso del mantenimento dei figli maggiorenni, studenti universitari e che svolgono dei lavori saltuari.

Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito innanzitutto dalla Costituzione che impone ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione improvvisa per via del raggiungimento della maggiore età. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo che può durare per sempre, ma dalla “durata mutevole” da valutare situazione per situazione.

In base a quanto previsto dal legislatore, l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, analogamente all’obbligazione in genere gravante su entrambi i genitori nei confronti della prole, ha un contenuto ampio, tale da ricomprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle relative all’istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze. È stabilito inoltre, che in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell’assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle “esigenze attuali del figlio”. In merito, la Cassazione ha stabilito che le stesse mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo e giustificano un adeguamento automatico dell’assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione. Per quanto riguarda la cifra è stabilito che l’assegno va adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli come corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia dai medesimi conseguito.

Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta la parola fine per l’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, non si tratta neanche di un dovere protratto all’infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle personali esigenze di vita. La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, stabilendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro saltuario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento, sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire l’autosufficienza economica. È stabilito anche che affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue potenzialità ed aspirazioni. In merito è giurisprudenza acclarata, quella per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera lavorativa non fa venir meno il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore.