figlio minore adottabile

figlio minore adottabile

Se i genitori non sono in grado di prendersi cura dei figli viene dichiarata l’adottabilità

La madre soffre di un grave disturbo della personalità e il padre è sottoposto a custodia cautelare: il figlio minore è adottabile secondo la sentenza della Corte di Cassazione.

Ancora una volta la Corte di è occupata di questi casi che prevedono la tutela degli interessi del minore, se questo si trova in una situazione familiare, che può essere definita pericolosa per la sua incolumità, mentale e fisica.

In questo caso specifico, già la sentenza del 2012, nella prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, aveva dichiarato legittima l’adozione, a causa delle gravi patologie delle quali soffre la mamma del bambino, e della situazione giudiziaria del padre, sottoposto a custodia cautelare; era stato così nominato un tutore provvisorio e un curatore speciale, disponendo immediatamente la sospensione di ogni contatto tra il minore e i genitori.

Il figlio minore è adottabile, quindi, secondo una prima analisi della situazione, ragion per la quale la madre decide di presentare un ricorso, che però viene respinto dalla Corte, che ribadisce i concetti della prima sentenza; nelle prime valutazioni, infatti, della Corte territoriale, già si evidenziavano gravi problemi psichici della madre: nonostante fosse chiaro il suo amore profondo per i figli, era infatti affetta da un grave disturbo della personalità, come emerso dalle relazioni dei consulenti e dei servizi sociali; in particolare, la donna soffre di un “funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone”.

A causa della malattia ha spunti persecutori, che non le permettono di possedere un minimo di consapevolezza sulle sue criticità e difficoltà personali, tanto che li vive egli stessa come frutto di elementi persecutori, con una conseguente inadeguatezza, alla quale reagisce con dei comportamenti aggressivi, poi rimossi dalla memoria.

Una condizione, questa, logicamente considerata come determinante per la valutazione circa la custodia del bambino; infatti, la grave trascuratezza e la sofferenza psichica avevano determinato nel minore sintomi di stress post traumatico, che rimandavano a episodi di paura, ma anche verosimilmente a episodi di maltrattamenti veri e propri.

Il figlio minore è adottabile quindi per tutte queste ragioni esposte nella sentenza della Corte di Cassazione, del marzo 2014.

Il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia biologica, ma il Tribunale, in casi particolari come questo, può dichiarare che il figlio minore è adottabile, se vivere con i propri genitori risulta provocare un “serio pregiudizio” per la sua crescita e la sua salute mentale e psichica.

Devono quindi essere accertate delle situazioni gravi e dannose (come i maltrattamenti, la trascuratezza, l’estrema povertà), che possano compromettere lo sviluppo del bambino.

Se un genitore, malato fisico o psichico, da solo non è in grado di assicurare istruzione, educazione, e cure adeguate al figlio (e non è supportato da nessuno), il Tribunale può dichiarare lo stato di abbandono, e quindi l’adottabilità.

CategorySentenze

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