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occultare le condizioni economiche

Degli esempi pratici per capire la somma di denaro da versare al coniuge e ai figli

In caso di separazione tra i coniugi il Giudice può prendere un provvedimento economico, che si configura con l’assegno di mantenimento; questo può anche essere rimesso ad accordi presi liberamente dalla coppia.

L’assegno consiste semplicemente nel versamento di una somma di denaro in favore del coniuge economicamente debole, o degli eventuali figli.

Ma andiamo a vedere come si fa il calcolo dell’assegno di mantenimento, partendo però dall’illustrare quali sono i presupposti per ottenere questo contributo economico.

Dal matrimonio nascono diversi diritti e doveri per i coniugi, tra i quali troviamo l’obbligo di assistenza materiale al coniuge e ai figli; quello verso il coniuge non si estingue con la separazione, e neanche durante il periodo della causa, quando appunto si rende necessario con il versamento di un assegno, purché si verifichino determinate condizioni:

  • Il coniuge richiedente deve fare un’esplicita richiesta del mantenimento nella domanda di separazione;
  • Il coniuge può richiederlo se non gli è stata addebitata la separazione;
  • Il coniuge può richiederlo se non possiede “adeguati redditi propri”;
  • Il coniuge per essere obbligato al versamento deve disporre di mezzi economici idonei.

Il versamento avviene a cadenza mensile solitamente; per il calcolo dell’assegno di mantenimento è necessario prendere in considerazione il destinatario.

Assegno di mantenimento al coniuge

Se uno dei due coniugi dopi la separazione non dispone di mezzi economici adeguati per conservare il precedente tenore di vita, il giudice può obbligare l’altro (solitamente in marito), a corrisponderle un assegno, ma deve tenere conto del suo reddito.

In determinati casi è anche possibile che venga riconosciuto solo il diritto agli alimenti, il versamento di una somma limitata al sostentamento.

Facciamo un esempio per il calcolo dell’assegno di mantenimento:

Una situazione reddituale media: (operaio/impiegato, € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):

– con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (da € 300,00 a € 400,00 circa);

– senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (da € 400,00 a € 535,00 circa).

Assegno di mantenimento ai figli

Ogni genitore è obbligato per legge al mantenimento dei figli, quindi deve provvedere a versare del denaro periodicamente.

In questo caso per il calcolo dell’assegno di mantenimento il Giudice deve tenere in considerazione tanti fattori diversi:

  • Esigenze attuali del figlio;
  • Tenore di vita del minore tenuto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  • Permanenza presso ciascun genitore;
  • Situazione reddituale dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Facciamo un esempio pratico per il calcolo dell’assegno di mantenimento verso uno o più figli:

Una situazione reddituale media (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):

– un figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00);

– due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00);

– tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).

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