diritto-all-assegno-di-mantenimento

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In caso di separazione della coppia il Giudice stabilisce tempi e modi per il versamento: ecco il diritto all’assegno di mantenimento 

La legge stabilisce che dal matrimonio nascono dei diritti e dei doveri per entrambi i coniugi che, in caso di separazione e di divorzio, hanno delle ripercussioni a livello materiale ed economico e in questo rientra il diritto dell’assegno di mantenimento.

Cos’è

Quando la coppa si separa, infatti, il coniuge giudicato economicamente debole e gli eventuali figli hanno diritto all’assegno di mantenimento; questo si concretizza con il versamento di una somma di denaro, definita dal Giudice in base a diversi fattori, volta a far mantenere loro il precedente tenore di vita.

I figli e il coniuge hanno diritto all’assegno di mantenimento qualora si verifichino determinati presupposti; vediamo per primo il caso del coniuge che per ottenerlo:

  • Deve farne esplicita richiesta al Giudice nella domanda di separazione;
  • Non deve essere considerato il colpevole della separazione, con conseguente addebito di questa;
  • Non deve disporre di adeguati mezzi economici propri;

Il coniuge che invece viene obbligato dal Giudice al versamento dell’assegno, deve essere considerato in grado di assolvere a questo dovere, quindi deve disporre di adeguati mezzi economici propri.

Chi ne ha diritto

Come abbiamo visto, il diritto all’assegno di mantenimento, spetta sia al coniuge che ai figli, quindi per il calcolo della quota da versare è necessario distinguere queste due situazioni.

Assegno di mantenimento al coniuge

Nel caso in cui uno dei due coniugi, dopo la separazione, non disponga di mezzi idonei a mantenere il tenore di vita precedente, ha diritto all’assegno di mantenimento, che solitamente viene versato con cadenza mensile.

Sarà il Giudice a stabilire la somma, determinandola in base ai bisogni del destinatario e ai redditi dell’obbligato.

Se ne ricorrono i presupposti può anche essere riconosciuto al coniuge solo il diritto agli alimenti, una somma di denaro che è limitata al sostentamento.

Facciamo riferimento a una situazione reddituale media di un operaio/impiegato che guadagna € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità:

– con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (da € 300,00 a € 400,00 circa);

– senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (da € 400,00 a € 535,00 circa).

Assegno di mantenimento ai figli

La legge stabilisce che ogni genitore è obbligato al mantenimento dei figli, quindi in caso di separazione quello più forte economicamente deve provvedere al suo sostentamento.

Il Giudice nello stabilire la somma deve tenere in considerazione questi fattori:

  • Esigenze della prole;
  • Tenore di vita tenuto dalla prole durante la vita di coppia;
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • Situazione reddituale dei genitori;
  • Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Prendiamo un esempio pratico per calcolare l’assegno di mantenimento, ipotizzando un situazione reddituali media (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità):

– un figlio: assegno pari al 25% circa del reddito (€ 300,00 / € 400,00)

– due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 480,00 / € 640,00)

– tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 600,00 / € 800,00).

 

 

 

 

 

 

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