comunione-dei-beni

Comunione dei beni e il divorzio

comunione-dei-beni

Come ottenere lo scioglimento della comunione dei beni a seguito di un divorzio

Il regime matrimoniale riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i due coniugi dal momento in cui viene celebrato il matrimonio all’eventuale momento in cui viene sancito il definitivo scioglimento dello stesso, davanti a un Giudice o tramite negoziazione assistita.

Esistono due diversi regimi matrimoniali:

  1. Regime della separazione dei beni
  2. Regime della comunione dei beni

Al momento del matrimonio, salvo diverse disposizioni espresse dai due coniugi, si stabilisce il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Tale regime, per volontà di entrambe le parti, può essere derogato in favore del regime della separazione dei beni, che può quindi essere adottato al momento del matrimonio o anche successivamente, attraverso un atto notarile apposito.

Della comunione tra coniugi fanno parte tutti i beni acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio e che appartengono in parti uguali al marito e alla moglie.

Per fare degli esempi pratici, ricadono nel regime della comunione dei beni:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, dopo il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
  • i risparmi dei coniugi.

Sono invece esclusi dalla comunione dei beni i beni di cui uno dei coniugi era titolare prima del matrimonio, i beni acquisiti da un coniuge per donazione e i beni di uso strettamente personale o che servono all’esercizio della professione.

  • Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi:
  • morte di uno dei coniugi;
  • dichiarazione di morte o di assenza presunta;
  • sentenza di divorzio;
  • sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
  • fallimento di uno dei coniugi;
  • annullamento del matrimonio;
  • accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
  • successiva separazione giudiziale dei beni.

Scioglimento della comunione dei beni e successiva divisione dei beni

A seguito dello scioglimento della comunione dei beni in conseguenza alla separazione personale dei coniugi, si attua la cosiddetta divisione dei beni.

Da maggio 2015 con l’entrata in vigore le nuove disposizioni sul divorzio breve si realizza lo scioglimento anticipato della comunione dei beni tra i due coniugi.

Essa si realizza infatti non più al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ma quando il Presidente del Tribunale autorizza i due coniugi a vivere separati, o al momento della sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

La fine della comunione dei beni e quindi la divisione degli stessi tra i coniugi può essere effettuata di comune accordo tra le parti.

Se il contratto di divisione riguarda beni immobili è richiesta la forma scritta e il contratto è soggetto a trascrizione.

La richiesta di divisione dei beni può essere avviata da ciascun coniuge per ottenere lo scioglimento della comunione.

Si procede prima alla stima dei beni poi alla formazione delle porzioni: ciascuno ha diritto alla sua parte in natura dei beni mobili e immobili.

In caso di beni che non possono essere divisi o perché indivisibili per natura o perché la divisione non è opportuna, si procede alla loro vendita e alla divisione del ricavo tra i due coniugi.