divorzio giudiziale

divorzio giudiziale

Quando i due coniugi non trovano un accordo si ricorre al procedimento di divorzio giudiziale

Quando i due coniugi non trovano un accordo su tutte le condizioni di divorzio, patrimoniali e non solo, oppure quando uno dei due coniugi non ha intenzione di concedere all’altro coniuge il divorzio, si rende necessaria l’instaurazione di un procedimento di divorzio giudiziale presso il Tribunale di riferimento.

Come nel caso della separazione giudiziale, il divorzio giudiziale si avvia nel momento in cui le due parti non riescono a raggiungere un accordo, cosa che invece accade nel divorzio congiunto o consensuale.

Il motivo del mancato accordo risiede molto spesso nelle diverse esigenze e richieste in materia di mantenimento del coniuge più debole, affidamento e mantenimento dei figli, assegnazione della casa familiare, divisione dei beni residui, ecc.

Si procede con il divorzio giudiziale anche nel caso di un coniuge intenzionato a porre fine al matrimonio in disaccordo con l’altra parte.

In tale caso il primo procede alla presentazione della domanda di divorzio al giudice competente e con l’assistenza di un legale cita in Tribunale il coniuge opponente, chiedendo al Giudice di deliberare sulle domande e questioni proposte.

Tempi del divorzio giudiziale

Rispetto alla procedura di divorzio congiunto, che trova compimento solitamente nel giro di 4 mesi dal deposito della domanda, il divorzio giudiziale ha una durata mediamente maggiore, a seconda della conflittualità dei coniugi e del carico di lavoro del Tribunale.

In alcuni casi si può concludere anche alla prima udienza, se il Giudice accetta tutte le richieste effettuate da una delle parti.

In linea di massima però si tratta di una vera e propria causa civile che, mediamente, dura fino a uno o due anni.

La domanda di divorzio

La richiesta di divorzio giudiziale o contenzioso può essere presentata nel momento in cui sussiste uno dei casi previsti dalla Legge sul Divorzio, quando si è di fronte all’impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale o materiale fra i coniugi.

La domanda di divorzio giudiziale deve contenere:

  • l’esposizione dei fatti ed elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
  • il riferimento a figli di entrambi i coniugi;
  • la richiesta di assunzione di eventuali mezzi di prova (prova testimoniale, perizia, ecc.);
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  • il certificato di residenza e lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • la copia autentica del provvedimento conclusivo del procedimento di separazione;

Una volta ricevuta la domanda il presidente del Tribunale di riferimento fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi, durante la quale cercherà di conciliare le parti per giungere ad un accordo di massima.

Qualora la conciliazione fallisca viene designato il Giudice Istruttore e fissata la data della nuova udienza di fronte a quest’ultimo.

Inizia così la fase istruttoria che si conclude con una sentenza impugnabile in appello, dove le condizioni di divorzio possono venire modificate o annullate.

 

CategoryDivorzio

Chiedi il parere di un esperto

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

Conferma di non essere un robot