divorzio tra coniugi sposati all'estero

Divorzio tra coniugi sposati all’estero

divorzio tra coniugi sposati all'estero

Cosa cambia con il divorzio tra coniugi sposati all’estero

Il cittadino italiano che si trova all’estero può sposarsi sia con un altro italiano che con uno straniero; in questo articolo ci occuperemo in particolare del divorzio tra coniugi sposati all’estero; ma partiamo dal capire che la celebrazione può avvenire dinanzi:

  • A un’autorità straniera locale: il matrimonio è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano se nello stato straniero vengono rispettate le forme previste e sussistono le condizioni e la capacità necessarie secondo le norme del codice civile; in questo caso non sussiste l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera;
  • All’autorità diplomatica o consolare: il Console è autorizzato a celebrare i matrimoni dalla legge italiana, e possono unirsi in matrimonio due cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, che devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare; questa può essere presentata di persona all’ufficio consolare (o inviata per posta, fax o email) e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti; una volta accolta l’istanza, la coppia deve richiedere le pubblicazioni.
  • A un ministro di un culto religioso: il matrimonio religioso all’estero è valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.

Ma come funziona il divorzio tra coniugi sposati all’estero?

Coniugi italiani

Il matrimonio che viene celebrato all’estero per avere valore (non validità) in Italia deve essere sempre trascritto presso il Comune italiano competente; l’ufficio dello Stato civile estero emette l’atto di matrimonio in originale; gli sposi devono rimetterlo alla Rappresentanza consolare, che a sua volta provvederà a trasmetterlo in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune competente.

E’ possibile anche presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano.

Una volta trascritta, l’unione è riconosciuta anche in Italia, e quindi l’iter previsto dalla giurisdizione per il divorzio tra coniugi sposati all’estero è lo stesso che per quelli contratti nel nostro paese.

Coniuge italiano e straniero

Se i coniugi sono di diversa nazionalità e intendono e divorziare, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218/1995, che prevede che lo scioglimento del matrimonio sia regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quella in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata.

Coniugi stranieri

Stessa cosa vale per il divorzio tra coniugi sposati all’estero, anche se tutti e due cittadini stranieri: la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con la sentenza 19994/2004, che il Giudice ha la competenza per decidere sulla separazione e sul divorzio, a patto però che almeno uno dei due coniugi sia residente (anche solo di fatto) in Italia.