Matrimonio per procura: cos’è

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Il matrimonio tra due persone impossibilitate in caso di guerra o per motivi di servizio

Partiamo subito con una premessa, il matrimonio è un atto molto personale, «che non può essere compiuto mediante un rappresentante, volontario o legale» come stabilito dal codice civile: va quindi compiuto personalmente dagli sposi che non possono farsi rappresentare da nessuno.

La legge ammette però delle eccezioni, ma solo in alcuni casi specifici che vengono descritti con dovizia di dettagli.

Il legislatore concede cioè la possibilità di effettuare quello che viene definito matrimonio per procura.

Come si svolge un matrimonio per procura

Tale tipo di matrimonio può essere compiuto mediante un rappresentante, “volontario o legale” per conto dello sposo che non può presentarsi alle nozze.

E’ bene specificare che la procura non genera una rappresentanza vera e propria in quanto il rappresentante, che prende il posto dello sposo assente, non esprime una sua volontà propria, ma si limita a riportare quella del rappresentato il quale l’ha già espressa in precedenza.

Come abbiamo detto si tratta di casi particolari, il matrimonio per procura è ad esempio consentito in tempo di guerra ai militari e alle persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate.

Si può ricorrere alla celebrazione del matrimonio per procura anche se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi che devono essere valutati dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo.

Le autorizzazioni per contrarre il matrimonio

L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio dopo aver ascoltato il parere del pubblico ministero.

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

Tale documento deve essere redatto per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali a loro consentite e stabilite dalle leggi militari.

Termini di scadenza dei documenti e nullità del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla data in cui la procura è stata rilasciata perché dopo tale termine perde di validità.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

Gli elementi indispensabili e necessari a rendere valida l’atto per celebrare il matrimonio per procura sono dunque due: la forma, che deve essere quella dell’atto pubblico e l’indicazione della persona da sposare che deve essere certa e identificata per mezzo di documenti validi.

Oltre la scadenza di tale termine il matrimonio per procura è da ritenersi nullo.

In questo caso, evidentemente, si è già avuta manifestazione da parte della persona che vuole contrarre l’unione del consenso per la celebrazione del matrimonio, pur dopo la revoca della procura.

Il matrimonio così celebrato risulterà valido solamente nel caso in cui i due coniugi abbiano coabitato in seguito alla celebrazione del matrimonio per procura, e stante l’ignoranza, da parte del coniuge fisicamente presente alle nozze, dell’avvenuto annullamento della procura.

Matrimonio concordatario: cos’è e come funziona

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Il matrimonio concordatario: il rito cattolico romano e il suo valore civile 

Si intende per matrimonio concordatario il matrimonio religioso che si svolge dinanzi a un ministro di culto cattolico ovvero il parroco di uno dei due sposi o un suo delegato al quale la legge dello Stato in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile, a condizione che il matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico e disciplinato dal diritto canonico (cioè dal diritto della Chiesa cattolica) sia trascritto correttamente nei registri dello stato italiano.

Gli adempimenti dei futuri sposi e i documenti da fornire in maniera obbligatoria:

I soggetti che intendono sposarsi in chiesa con il matrimonio concordatario devono rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove hanno scelto di effettuare la celebrazione per fissare la Chiesa e la data delle nozze e consegnare obbligatoriamente alcuni documenti:

Documenti civili:

  • certificato di nascita;
  • certificato di residenza

Documenti religiosi:

  • il certificato di Battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati);
  • il certificato di Cresima (se non si fosse stati cresimanti è necessario provvedervi prima del matrimonio);

Il certificato di “Stato libero ecclesiastico”, tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già in precedenza contratto matrimonio secondo il rito religioso. Tale documento può essere sostituito con un giuramento dell’interessato davanti al sacerdote.

Il nulla osta ecclesiastico: è un documento che va richiesto alla Curia nel caso in cui i coniugi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza.

Le pubblicazioni e gli ulteriori adempimenti da effettuare prima del rito

Una volta prodotti tutti i documenti necessari, il Parroco della chiesa di appartenenza di uno dei due sposi, dopo un colloquio con i futuri sposi circa la loro libera e convinta volontà di contrarre il matrimonio, redige e rilascia la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale.

Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze, il quale dopo un colloquio con i futuri sposi rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data del matrimonio.

 La celebrazione e l’atto di matrimonio

La celebrazione del matrimonio concordatario avviene secondo le norme del diritto canonico, quanto al requisito formale di manifestazione del consenso matrimoniale degli sposi.

È fatto obbligo avere la presenza di due testimoni per parte;

Al termine della celebrazione il parroco ricorda agli sposi che il matrimonio produrrà effetti civili e dà loro lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Subito dopo il matrimonio il parroco dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Nell’atto di matrimonio il parroco indica le generalità complete degli sposi, l’indicazione del luogo e della data in cui è avvenuta al celebrazione e le generalità del parroco. Sull’atto di matrimonio contratto secondo il rito cattolico possono essere inserite anche le indicazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, ovvero la scelta del regime patrimoniale  e se ve ne sono, i nomi di figli naturali (ora definiti figli nati fuori dal matrimonio).

Cause di intrascrivibilità che possono rendere non valido dal punto di vista civile il matrimonio concordatario.

Vi sono taluni casi in cui la legge prevede che il matrimonio concordatario non possa conseguire (o conseguire immediatamente) gli effetti civili; in tali casi si parla di cause di intrascrivibilità, per cui il matrimonio non potrà essere trascritto ossia:

Quando gli sposi non abbiano l’età che la legge civile richiede per la celebrazione (18 anni o 16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);

Se vi è un impedimento inderogabile per la legge civile tra i seguenti:

Se uno degli sposi è interdetto per infermità di mente

Se tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili

Qualora sussistano impedimenti derivanti da delitto

Qualora sussistano impedimenti derivanti da affinità in linea retta, cioè legami di parentela tra i coniugi.

 

I documenti per il ricongiungimento familiare

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Documentazione necessaria per ottenere il ricongiungimento familiare

I documenti per il ricongiungimento familiare da presentare sono diversi e riguardano il reddito, l’alloggio e la documentazione attestante il legame familiare.

 I requisiti e la documentazione necessari per poter ottenere l’autorizzazione al ricongiungimento sono

1. Il reddito

– Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Al fine di dimostrare la disponibilità del reddito si tiene conto, non solo del reddito specifico del richiedente, ma anche di quello prodotto dai familiari conviventi (deve essere sempre opportunamente documentato).

I titolari dello status di rifugiato politico non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

La valutazione sulle risorse economiche sufficienti non può portare ad una applicazione automatica del limite minimo stabilito in base all’importo annuo dell’assegno sociale ma dovrà invece tener conto della natura e solidità dei vincoli familiari, della durata dell’unione matrimoniale, della durata del soggiorno nello Stato membro, dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.

La documentazione attestante il reddito è fondamentale nel pacchetto di documenti per il ricongiungimento familiare.

Tali carte comprovanti il possesso dei requisiti devono essere consegnate al momento della convocazione.

2. L’assicurazione sanitaria per il genitore

Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultra sessantacinquenne è richiesta un’assicurazione sanitaria.

Al momento della presentazione dell’istanza sarà sufficiente redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa.

3. L’alloggio

La disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e conforme ai criteri igienico-sanitari. Tale certificazione è rilasciata dai competenti uffici comunali. La presenza di una abitazione regolare è una conditio sine qua non che deve essere presente nel fascicolo dei documenti per il ricongiungimento familiare.

La dimostrazione del legame familiare è fondamentale nei documenti per il ricongiungimento familiare e deve essere così articolata:

4. Certificazione attestante il rapporto familiare.

Questa può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero; Accertamenti mirati e precisi fino alla prova del Dna sono disposti nel caso di dubbi rispetto al reale rapporto di parentela.

Quando il richiedente sia titolare dello status di rifugiato, la sola mancanza di documentazione non può comportare il rigetto della domanda. Ai fini della certificazione del vincolo familiare potranno essere tenuti in considerazione elementi attendibili rilevati dalla rappresentanza consolare italiana.

5. Documentazione attestante il rapporto familiare

Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge, al fine di dimostrare che non esiste altro coniuge sul territorio nazionale;

Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo, al fine di verificare l’eventuale presenza del congiunto sul territorio nazionale e l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso;

Legge sul ricongiungimento familiare: come funziona

Legge sul ricongiungimento familiare

Come far entrare legalmente in Italia parenti di cittadini stranieri già residenti in maniera regolare. Norme e procedure.

La legge sul ricongiungimento familiare consente l’ingresso in Italia ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

L’Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta che l’ufficio per l’Immigrazione della Prefettura competente ha concesso il via libera.

Con quali tipi di permesso è possibile usufruire della legge sul ricongiungimento familiare?

E’ possibile fare richiesta di ricongiungimento familiare per i titolari di:

– permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno

– permesso per asilo politico,

– permesso per protezione sussidiaria,

– permesso per motivi di studio, per motivi religiosi.

– permesso per motivi familiari,

– permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

– permesso perchè si è in attesa di cittadinanza

La procedura

La strada da seguire per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nullaosta (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e la verifica dei requisiti soggettivi (legami di parentela).

In via generale per usufruire della legge sul ricongiungimento familiare è necessario avere:

  • Copia del permesso di soggiorno la cui durata deve essere di almeno un anno.
  • Passaporto del richiedente;
  • Copia del passaporto dei familiari da ricongiungere

I requisiti sono invece:

– Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

– la certificazione attestante il rapporto familiare che può essere presentata direttamente in patria dal familiare con il quale ci si vuole ricongiungere. Tale certificazione va tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza dello straniero.

– Certificato di stato famiglia in caso di ricongiungimento in favore del coniuge;

  • Certificato di matrimonio del genitore in caso di ricongiungimento con quest’ultimo;

Una volta inoltrata la domanda tramite il web decorrono i termini di 180 giorni previsti dalla normativa per la definizione della pratica ed il rilascio del nulla osta.

L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare per cui si chiede il ricongiungimento nel territorio nazionale e verificata l’esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta, oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso. Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.

Il rilascio del visto

Il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza. Se la verifica ha esito positivo il Consolato o l’Ambasciata rilasciano entro 30 giorni il visto per ricongiungimento.

Il Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento.

Tale permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

La tutela dell’unità familiare

Alcune modifiche recentemente introdotte nella legge sul ricongiungimento familiare del nostro paese prevedono la salvaguardia dell’unità della famiglia.

Così recita il codice: «Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»

Matrimonio all’estero: procedura per il riconoscimento in Italia

matrimonio contratto all'estero

Come regolarizzare in Italia un matrimonio contratto all’estero

Il matrimonio di italiani all’estero non è più un vento sporadico, sempre più spesso ci si trova davanti a riti celebrati in paesi che non sono il nostro.

Ipotesi non più isolate di cittadini italiani che seppure residenti in Italia si recano all’estero per contrarre matrimonio nel paese di cittadinanza del coniuge straniero si intrecciano alla varietà delle motivazioni che talvolta spingono anche coniugi italiani alla scelta di una celebrazione al di fuori del territorio italiano.

L’ordinamento giuridico italiano ha provveduto a mettere ordine nel caso di matrimonio di italiani all’estero con una norma specifica dove si prevede (testualmente) che i matrimoni riconoscibili o meglio trascrivibili in Italia, “sono quelli celebrati tra cittadini italiani, ovvero tra un cittadino italiano ed uno straniero, alla presenza dell’autorità diplomatica o consolare competente, oppure dinnanzi all’autorità locale”.

È libera la possibilità di scegliere tra una celebrazione dinanzi all’autorità consolare italiana o dinanzi all’autorità locale con alcune differenze procedurali.

Secondo l’orientamento giuridico prevalente quale che sia la modalità di celebrazione prescelta,  rimane obbligo ai soggetti che intendono sposarsi l’obbligo della pubblicazione, stabilito dal codice civile per la sua importantissima funzione di verifica circa la non esistenza da parte dell’ufficiale di stato civile di impedimenti suscettibili di scatenare successive azioni di decadenza o annullamento.

Per quanto concerne la fase precedente al matrimonio di italiani all’estero è necessario attenersi a quanto prescritto dal codice: “le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l’autorità consolare sono effettuate presso l’ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il soggetto che intende sposarsi ed in Italia.”

Due sono i criteri applicati dalla norma: il primo in riferimento all’autorità consolare davanti alla quale il matrimonio sarà celebrato, il secondo è quello relativo alla residenza dei futuri coniugi.

Le pubblicazioni di matrimonio di italiani all’estero hanno luogo mediante affissione nell’albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione. Le legislazioni di alcuni paesi esteri richiedono un’ attestazione concernente la mancanza di impedimenti in capo al cittadino italiano e talvolta il rilascio del certificato di capacità matrimoniale.

In ogni caso occorre sottolineare la piena validità di un atto di matrimonio non preceduto dalle prescritte pubblicazioni, trattandosi di una fase meramente preparatoria e precedente alla formazione del vincolo coniugale.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte I matrimoni celebrati all’estero hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera: la trascrizione in Italia assume quindi un valore meramente certificativo. Questo significa che a tutti gli effetti il matrimonio è immediatamente valido, anche se ai fini della richiesta di ogni certificato civile bisogna ovviamente attendere fino alla sua registrazione da parte del comune nel quale risiedono i coniugi.

Matrimonio con un cittadino extracomunitario: i documenti necessari

matrimonio con un cittadino extracomunitario

Quali documenti occorrono per contrarre matrimonio con un cittadino extracomunitario

Matrimoni misti e matrimonio con un cittadino extracomunitario: se ne sente spesso parlare: si tratta di quelle unioni che hanno come protagonisti cittadini provenienti da Paesi differenti.

Le cose non sono semplici in questo tipo di matrimoni, non solo a causa delle differenze culturali che caratterizzano gli sposi, ma anche per la farraginosa burocrazia che si deve affrontare per arrivare in regola al giorno delle nozze e far sì che il matrimonio sia valido.

Perché basta l’assenza di un documento a far saltare tutto.

Ecco perché è quindi importante informarsi per tempo, magari mesi prima della data stabilita per le nozze, e darsi da fare per recuperare tutti di documenti richiesti nel Paese dove gli sposi convoleranno a nozze.

Anche nel nostro Paese è possibile contrarre legalmente matrimonio con un cittadino extracomunitario.

I matrimoni celebrati con rito civile e tra un cittadino italiano e uno straniero sono in costante aumento e probabilmente questa tendenza non si fermerà vista la facilità con la quale le persone si spostano oggi di Paese in Paese.

Secondo la nostra legge, lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o una cittadina di nazionalità italiana deve presentare una serie di documenti per far sì che il matrimonio con un cittadino extracomunitario possa essere definito valido.

È necessario quindi produrre:

  • Documento d’identità valido sul piano internazionale (passaporto).
  • Certificato di nascita proveniente dal proprio paese di nascita tradotto e autenticato presso l’Ambasciata Italiana del Paese d’origine.
  • Nulla osta dalla parte del proprio Paese d’origine per contrarre liberamente matrimonio con un cittadino extracomunitario. Dal documento, rilasciato dagli uffici di competenza del Paese di provenienza – che corrispondono in Italia all’ufficio anagrafe, deve risultare che secondo la legge del Paese non ci siano impedimenti al matrimonio.

Come nel caso del certificato di nascita, il nulla osta deve essere tradotto e autenticato presso l’Ambasciata Italiana del Paese di provenienza.

È necessario ricordarsi di far tradurre in lingua italiana e autenticare presso l’Ambasciata d’Italia del proprio Paese d’origine sia il nulla osta che il certificato di nascita, affinché possano essere accettati dall’Ufficiale di Stato Civile del comune dove gli sposi convoleranno a matrimonio.

Per richiedere il nulla osta e il certificato di nascita vi è anche la possibilità di delegare un parente o un connazionale.

La persona dietro la presentazione di regolare delega, si presenteràà a richiedere i documenti e, in seguito, si recherà presso la sede dell’Ambasciata italiana del Paese, per richiedere la legalizzazione dei certificati ossia la convalidazione della traduzione dei documenti che vanno ufficializzati, altrimenti sono da ritenersi nulli. Sarà la persona stessa, e non l’Ambasciata, ad inviarli in Italia nella maniera che riterrà più opportuna e sicura.

Una volta ottenuti i documenti necessari, la coppia si potrà recare presso il comune di residenza della persona che vuole sposare per consegnarli e richiedere all’Ufficiale di Stato Civile le pubblicazioni di matrimonio.

C’è da sottolineare che anche nel caso in cui l’interessato non abbia un permesso di soggiorno valido, l’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di procedere alle pubblicazioni e quindi di celebrare il matrimonio con un cittadino extracomunitario.

Matrimonio di stranieri in Italia

matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario

Cosa succede quando si sposa con rito civile un cittadino non comunitario

Anche nel nostro paese è possibile contrarre un matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario.

Anche se non si ha la residenza o il domicilio in Italia ci si può sposare ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese o secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese, oppure secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile o al Sindaco o a un sacerdote se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se si sceglie la celebrazione secondo la legge italiana per contrarre matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario, è fatto obbligo di seguire la legislazione prevista dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio, pertanto non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile: interdizione, difetto di libertà di stato, parentela, divieto temporaneo di nuove nozze ecc.

Deve essere rispettato anche il limite dell’età minima (18 anni, o 16 con liberatoria genitoriale).

I cittadini stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione redatta dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti (nulla-osta). Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

Dovranno produrre, infine, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (permesso di soggiorno o carta di identità).

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.

Nel caso di matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario proveniente da uno di questi due paesi è necessario seguire i seguenti passi:

vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta l’Italia ha con questi Paesi alcuni accordi ad hoc, secondo i quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:

Una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;

I documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti evidente la prova che, in base alle leggi in vigore in quel paese alle quali il richiedente è soggetto, nulla si oppone al matrimonio.

La giurisprudenza prevalente sembra escludere tra i doveri del nostro ufficiale di stato civile il compito di una ulteriore attività di accertamento; questi, quindi, si limiterà a ricevere il nulla osta dello stato straniero salvo i casi in cui la celebrazione possa minacciare l’ordine pubblico o il buon costume.

L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla-osta, procede con le pubblicazioni secondo le formalità previste per i cittadini italiani.

Se i cittadini stranieri non hanno la residenza o i domicilio in Italia, l’ufficiale di stato civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.

Il matrimonio con un cittadino straniero extracomunitario può ritenersi valido se la disciplina dello Stato ove viene svolto non abbia nulla da obiettare in proposito.

Registri delle unioni civili

registri delle unioni civili

Come funzionano i registri delle unioni civili, ovvero come e quando le unioni civili vengono trascritte nei registri di un comune

I registri delle unioni civili sono un elenco conservato dai Comuni dove iscrivere secondo la distinzione operata dalla legge le persone legate da vincoli non sanciti legalmente e ricadenti nelle forme del matrimonio oppure del legame della parentela, ma esclusivamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà.

Con l’espressione “unioni civili” quindi si definiscono tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che possono riguardare sia coppie di diverso sesso, sia coppie dello stesso sesso.

Le unioni che fanno parte di queste coppie sopra esposte possono confluire nei registri delle unioni civili tramite apposita trascrizione per mano del sindaco o di un suo delegato.

La questione delle unioni civili è entrata spesso a far parte di direttive riguardanti uno dei principi cardine dell’Europa unita: tutti i cittadini dell’Unione Europea godono dei medesimi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale.

A partire dal 1994 la Comunità Europea ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti di persone gay e lesbiche.

L’Italia è stata richiamata diverse volte a mettere mano alla propria legislazione per colmare il vuoto legislativo in materia.

Il nostro paese non ha una legislazione effettiva, attuativa, per le “unioni civili”.

Non esistono registri delle unioni civili in ogni città italiana nei quali trascrivere facilmente le unioni civili.

È necessario rammentare che si parla di “coppia di fatto”, in quanto non riconosciuta giuridicamente.

Questo non vuol dire assolutamente che un’unione stabile, sia pure “di fatto”, non faccia sorgere intorno ai conviventi diritti e doveri.

Il quadro è però confuso e vago, i diritti e doveri non derivano da una normativa unitaria ed omogenea, come nel contesto del matrimonio civile, ma gli obblighi restano soltanto quelli previsti da specifiche leggi oppure da sentenze che costituiscono casi di vita vissuta, o da materia contrattuale (accordi stipulati fra conviventi, che creano diritti e obblighi solo fra di loro, come un qualunque contratto).

Non è pertanto vero che la coppia “di fatto” sia assolutamente inesistente dal punto di vista legislativo: a dispetto del nome “di fatto” essa produce diritti e doveri ai quali i soggetti in causa devono attenersi.

Nel marzo del 2012 la Corte Suprema italiana ha depositato una sentenza molto importante sul tema, con la quale ha aperto verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale, affermando che, in alcune specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice, per far valere il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.

Nella stessa pronuncia si afferma, che i componenti della coppia, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni.

La Cassazione ha inoltre, precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio, cioè che si possano unire in matrimonio solo un uomo e una donna.

Concludendo anche se è vero che il matrimonio contratto all’estero è trascrivibile nei registri delle unioni civili italiano solamente “forzando” le situazioni e  in alcune città, da un punto di vista pratico però esso può produrre effetti anche pratici anche nel nostro paese.

Riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia

Riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia

Il riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia: ecco gli atti da compiere per registrare un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato non in Italia

Il riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia deve partire necessariamente dal presupposto che una unione gay al pari di ogni altro matrimonio, è una scelta di affetto comune delle persone che si uniscono e scelgono di intraprendere una vita comune ma, allo stesso tempo, è anche una forma di tutela per entrambi perchéé produce diritti e conseguenti doveri giuridico-legali.

Non esistendo il riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia è praticamente impossibile accedere a diversi momenti della vita dell’individuo: in caso ospedalizzazione di un componente della coppia all’altro viene negato il diritto di visita in quanto non legato da vincoli di parentela, se vi è una morte prematura non vi è la possibilità di eredità in favore del compagno superstite.

Parimenti sempre in caso di decesso non può essere trasferita la pensione di reversibilità.

Queste e molte altre difficoltà, insieme al desiderio di creare una vera famiglia spingono sempre più italiani a sposarsi in nazioni in cui è possibile coronare questi legittimi desideri tra cui Spagna, Gran Bretagna e Germania solo per fare alcuni nomi.

Alla data di Ottobre 2015 in Italia non è possibile, per le persone dello stesso sesso, contrarre matrimonio né sono stabilite delle forme di unioni civili che suppliscano a questa mancanza e che riconoscano una forma di tutela della coppia.

Le nozze celebrate all’estero, quando vengono riportate presso il Registro delle Unioni Civili, conservano un riconoscimento sino ad un’eventuale dichiarazione di nullità stabilita esclusivamente dal Tribunale Civile.

È possibile avere il riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia seguendo alcune strategie che si sono rivelate positive.

Ci sono stati due casi due casi di unioni gay a Roma e Napoli che hanno “fatto scuola”, e creato un precedente. Essi rappresentano esattamente il comportamento che dovrebbe assumere un ufficiale di stato civile, nel caso in cui dovesse trovarsi a dover trascrivere un matrimonio gay celebrato in un paese diverso dall’Italia.

La modulistica utilizzata è quella originale del paese nel quale è stato contratta l’unione: si può utilizzare un comune modulo di matrimonio proveniente dall’estero per avere il riconoscimento del matrimonio omosessuale in Italia. L’unica cosa che cambia è l’indicazione utilizzata per riferirsi alle persone interessate che diventerà: “coniuge e coniuge”.

Il problema sorge non nella fase di trascrizione affidata all’ufficiale di stato civile o al sindaco del comune dove si vuole registrare l’atto, ma nel possibile contenzioso che deriva da situazioni che al momento risultano essere al limite della normativa vigente in assenza di una legislazione in materia.

In ultima analisi, quindi, bisogna essere consci che si agisce senza fondamenti normativi concreti, il che può generare atti tesi a dimostrare illegittimità di queste trascrizioni “rivoluzionarie”.

Trascrizione delle unioni gay: la sentenza e i relativi dubbi

Trascrizione delle unioni gay

Come funziona la trascrizione delle unioni gay, ovvero la registrazione nei registri comunali dell’unione di due persone dello stesso sesso

È necessario fare un po’ di chiarezza sul meccanismo che permette la trascrizione delle unioni gay.

Su questo argomento è intervenuto il tribunale amministrativo per tentare di districare una vera e propria matassa legislativa.

Innanzitutto è necessario dire che la cancellazione e l’annullamento di matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati e registrati in un paese non italiano, può essere sancito solo dal Tribunale Civile.

Nello specifico il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, ha recepito positivamente la richiesta di coppie che avevano contratto la loro unione all’estero e avevano visto l’autorità prefettizia annullarle e cancellarle dal registro delle unioni civili della Capitale.

Il prefetto di Roma aveva infatti annullato la trascrizione di alcune unioni causando una frizione con il Sindaco che aveva messo in atto con un gesto repentino una circolare del Ministero dell’Interno.

Per effetto dell’annullamento di tale gesto, la trascrizione delle unioni gay riportate nel registro dello stato civile del Comune di Roma sono da ritenersi valide e definitive.

Almeno fino a quando qualcuno eventualmente chiederà al giudice civile un suo giudizio: la legislazione in merito sullo stato civile stabilisce che può compiere un simile atto esclusivamente il Procuratore della Repubblica.A chiedere l’intervento del Tribunale amministrativo erano state singolarmente alcune delle coppie e lo stesso Comune di Roma

I ricorsi chiedevano l’annullamento di quanto disposto dal Prefetto di Roma circa l’annullamento della trascrizione delle unioni gay.

Quest’ultimo aveva provveduto a vanificare le trascrizioni applicando una circolare del Ministro dell’Interno con la quale lo stesso aveva disposto che i prefetti annullassero le trascrizioni e provvedessero a intimare ai sindaci la cancellazione delle unioni dai registri del comune.

In particolare il Tar del Lazio ha contestato e annullato il provvedimento con il quale il Prefetto di Roma aveva spazzato via le sedici trascrizioni, eseguite dallo stesso sindaco della Capitale sul registro dello stato civile dell’anagrafe di Roma di altrettanti matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero. Il decreto del prefetto seguiva la circolare del ministro dell’Interno che sollecitava prefetti ad invitare i sindaci a “cancellare le trascrizioni “.

Il Tar del Lazio a detta di parecchi movimenti per i diritti civili ha fatto finalmente giustizia sulla trascrizione delle unioni gay: con una pronuncia storica ha stabilito che sono esclusivamente i tribunali a poter decidere sulla trascrizione dei matrimoni tra lo stesso sesso, e non i prefetti come invece avrebbe voluto il Ministro dell’Interno.

Il tribunale amministrativo ha dato ragione a chi ha continuato a sostenere che non è il governo il titolare di questa materia, mentre sono invece i sindaci gli unici ad essere autorizzati per legge a mettere mano su tale materia ad avere la responsabilità degli uffici di stato civile e dell’anagrafe.