separazione-consensuale-per-procura

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Cosa prevede la legge per avviare la separazione con un coniuge o entrambi all’estero

Con il termine separazione si indica la situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri nati dal matrimonio; sono anche sospesi alcuni obblighi e vengono disciplinate dalla legge le conseguenze patrimoniali e familiari, in attesa di un’eventuale riconciliazione o del divorzio.

Per la separazione i coniugi devono rivolgersi al Tribunale competente e la   procedura cambia a seconda delle condizioni e degli accordi della coppia: si parla infatti di separazione consensuale o giudiziale, così come di separazione consensuale per procura (o giudiziale); andiamo a vedere le differenze.

Ricordiamo che la separazione precede obbligatoriamente il divorzio; i tempi di attesa si sono notevolmente ridotti con l’introduzione recente in Italia della legge sul divorzio breve, ma tutto dipende dagli accordi tra i coniugi.

Separazione consensuale

Con la separazione consensuale è necessario che tra marito e moglie ci siano degli accordi (in primis quello di separarsi), su tutto ciò che riguarda le diverse questioni che si verranno a creare dopo la rottura sentimentale (affidamento dei figli, mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc.)

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale è ben diversa perché può essere avviata anche da solo uno dei coniugi o da entrambi in maniera autonoma, perché tra di loro non ci sono degli accordi.

In questo caso si richiede al Tribunale di pronunciare la sentenza per la separazione, e di regolare le questioni sulle quali si è creata una controversia (gestione dei figli, mantenimento ecc.)

Separazione consensuale per procura

Andiamo a vedere un caso particolare di separazione, che prevede l’assenza dall’Italia di uno o di entrambi i coniugi che intendono separarsi.

Può accadere, infatti, che un cittadino italiano si trasferisca all’estero, e voglia separarsi di comune accordo con il coniuge; si troverà così ad affrontare la separazione consensuale per procura, cioè lontano dall’ex coniuge, seppur con la sua collaborazione.

Questo procedimento speciale però viene avviato e accettato dal Tribunale solo se, ad esempio, il coniuge che si trova all’estero si trovi una situazione che non gli permette in nessun modo di tornare in Italia, ad esempio per problemi a livello economico, o di salute gravi, che gli impediscono il rientro per partecipare all’udienza.

In questi casi eccezionali il Tribunale avvia la separazione consensuale per procura, che quindi si adotta solo come soluzione estrema; infatti, la lontananza, anche in presenza di accordi rende tutto più complicato.

Il Tribunale dovrà, infatti, autorizzare il coniuge impedito, a farsi rappresentare da un procuratore speciale all’udienza del procedimento di separazione, in applicazione analogica a quanto previsto per il matrimonio per procura.

Le soluzioni consensuali saranno sicuramente di aiuto, perché presentare un ricorso congiunto renderà più snella la procedura.

La separazione consensuale per procura è possibile anche se entrambi i coniugi si trovano all’estero, e in questo caso va bene rivolgersi a qualsiasi Tribunale della Repubblica; i costi variano a seconda dei casi.

 

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