inadempimento delle condizioni di divorzio

Inadempimento delle condizioni di divorzio

inadempimento delle condizioni di divorzio

Le conseguenze civili e penali in caso di inadempimento delle condizioni stabilite in sede di divorzio

I casi di inadempimento delle condizioni di divorzio sono numerosissimi; le norme al riguardo hanno lo scopo principale di tutelare gli aventi diritto e di garantire che venga loro versato il mantenimento.

L’ordinamento giuridico offre diversi strumenti coercitivi agli aventi diritto in caso di inadempimento delle condizioni di divorzio e quindi del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento della prole e dell’altro coniuge fissati dalla sentenza di separazione o di divorzio.

L’art. 337-ter del Codice Civile ribadisce il dovere sancito anche dalla Costituzione di mantenimento, cura, educazione, istruzione e assistenza dei genitori nei confronti della prole.

L’articolo 156 del Codice Civile invece prevede che: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.

L’inadempimento delle condizioni di divorzio e quindi dell’obbligo del mantenimento ha conseguenze sia sul lato penale che su quello civile.

Conseguenze civili dell’inadempimento delle condizioni di divorzio

Per la Legge anche l’inadempienza isolata nel pagamento dell’importo dovuto per il mantenimento è sufficiente perché gli aventi diritto si appellino all’articolo 156 del Codice Civile e richiedano la somma loro dovuta.

Anche quando non costituisce reato infatti il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è un illecito civile e offre al coniuge più debole una serie di tutele tra cui:

  • la possibilità per gli aventi diritto di fare istanza al giudice perché emetta un ordine di pagamento diretto e quindi ordini a soggetti terzi che sono tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di queste ultime venga indirizzata agli aventi diritto;
  • la possibilità per gli aventi diritto di procedere al sequestro di parte dei beni dell’obbligato, come previsto dall’articolo 156 del Codice Civile e dalla legge sul divorzio (n. 898/1970);
  • la richiesta di ritiro del passaporto al coniuge obbligato al mantenimento perché egli non si sottragga ai suoi obblighi rendendosi irreperibile.

Conseguenze penali dell’inadempimento delle condizioni di divorzio

L’ inadempimento delle condizioni di divorzio costituisce anche un reato penale, perché ricade tra i reati puniti dall’articolo 570 del Codice Penale, modificato poi dal D. Lgs. n. 154/2013, che sanziona chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza derivanti dalla responsabilità genitoriale o dal ruolo di coniuge con la pena della reclusione fino a un anno o di una multa pecuniaria da euro 103 fino a 1.032 euro.

In questo caso non basta l’inadempienza isolata ma piuttosto deve esserci un’omissione tale da privare materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, determinando loro una condizione di disagio.

La revisione dell’assegno

Nel caso in cui il coniuge obbligato al mantenimento registri uno stato di impossibilità o grave difficoltà nel far fronte al versamento dell’assegno, egli può richiedere la modifica e la revisione dell’importo dell’assegno stesso.

L’articolo 156 del Codice Civile in caso di sopraggiunti giustificati motivi permette al Giudice di disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in ordine all’assegno di mantenimento in sede di divorzio.