modifica delle condizioni di divorzio

Modifica delle condizioni di divorzio: come fare

modifica delle condizioni di divorzio

Come e quando è possibile richiedere delle modifiche alle condizioni di divorzio

La modifica condizioni di divorzio può essere richiesta da uno dei due coniugi che può revocare o modificare le decisioni della sentenza di divorzio in materia di affidamento dei figli e di disposizioni economiche.

Il provvedimento di modifica viene emesso dal Tribunale competente su richiesta di uno dei coniugi divorziati nel caso in cui siano concretamente mutate le condizioni stabilite dalla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Nel caso specifico in cui si richiedano modifiche dei provvedimenti che riguardano la prole, al procedimento di modifica condizioni di divorzio prenderà parte anche il PM.

In riferimento invece alla modifica delle condizioni economiche, in particolare alla quantificazione e alla modalità del versamento dell’assegno divorzile, al provvedimento giudiziale si può sostituire la modifica condizioni di divorzio in maniera consensuale, attraverso la negoziazione assistita da un legale che porta ad un accordo tra le parti, come sancito dal DL 132/2014.

Modifica condizioni di divorzio: le motivazioni

I presupposti per presentare la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio variano a seconda dei casi e della presenza di giustificati motivi sopravvenuti, come citato dalla Legge sul divorzio stessa.

Modifica condizioni di divorzio: l’affidamento dei figli

Uno dei due coniugi può per esempio richiedere l’affidamento esclusivo dei figli o l’affidamento condiviso, secondo l’interesse dei figli stessi.

Il D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione, ha poi introdotto nel Codice Civile nuove norme in materia di provvedimenti relativi alla prole e al suo affidamento.

In particolare l’articolo 337- quinquies del Codice Civile stabilisce che la revisione delle disposizioni inerenti all’affidamento dei figli e della cosiddetta responsabilità genitoriale possono essere chieste in qualunque momento, senza presupporre necessariamente da parte di uno dei coniugi un cattivo comportamento.

La revoca dell’affidamento infatti può avvenire anche per altri giustificati motivi, come una malattia del coniuge affidatario che improvvisamente non può più prendersi cura dei figli.

Modifica condizioni di divorzio: l’aspetto economico

La modifica delle condizioni di divorzio può essere richiesta anche in riferimento all’assegno divorzile o di mantenimento; il coniuge interessato può richiederne l’aumento o la diminuzione, in base a nuove esigenze e possibilità delle parti.

È anche possibile richiedere il semplice adeguamento dell’importo all’andamento dell’inflazione.

Qualsiasi decisione in merito non può esser presa senza aver prima esposto la situazione al Giudice competente.

In caso di miglioramento delle condizioni economiche del coniuge a cui spetta l’assegno di mantenimento, l’altro coniuge non ha quindi nessun diritto di interrompere il versamento o modificarne l’importo.

La negoziazione assistita

Abbiamo visto come ad oggi i coniugi abbiano la possibilità di trovare un accordo sulle modifiche delle condizioni di divorzio senza dover passare necessariamente attraverso un Tribunale e il parere di un Giudice.

Il D.L. 132/2014 ha infatti introdotto la cosiddetta convenzione di negoziazione assistita da un avvocato; essa consiste nella possibilità di trovare un accordo per risolvere la controversia in via amichevole, grazie all’assistenza di legali che affiancano le due parti.