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La pensione di reversibilità dopo il divorzio

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Una quota della pensione di una persona defunta spetta a chi ne è stato coniuge

In caso di morte di uno dei due coniugi divorziati, qualora sussistano determinate condizioni, l’ex coniuge superstite ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità, calcolata sulla base della durata del matrimonio e della situazione economica dell’ex coniuge superstite.

Questa tutela si aggiunge alle altre previste dalla Legge sul Divorzio, come il versamento di un assegno divorzile e il diritto ad una quota del TFR dell’altro coniuge.

Per pensione di reversibilità si intende una quota della pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge.

Perché il coniuge divorziato possa percepire quella dell’ex coniuge defunto devono però essere rispettate tre condizioni specifiche:

  1. il coniuge divorziato superstite può convivere con una terza persona ma non deve essersi risposato;
  2. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico del coniuge defunto deve essere anteriore alla sentenza di divorzio e quindi legato ad un periodo in cui i due coniugi erano ancora legalmente sposati.
  3. il coniuge divorziato deve percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile a cadenza periodica.

In base a questo ultimo punto, se al momento della morte, il coniuge superstite non aveva diritto ad alcun assegno, perché non lo aveva mai avuto o perché ne erano venute meno le ragioni e quindi era stato revocato, o ancora se aveva ricevuto l’assegno divorzile in un’unica soluzione, allora non ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge venuto a mancare.

Come si calcola l’importo della pensione di reversibilità

L’importo dovuto a titolo di pensione di reversibilità all’ex coniuge superstite è calcolato in base al rapporto che intercorre tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione dell’ex coniuge defunto.

L’arco di tempo del matrimonio comprende anche il periodo di separazione legale, fino alla data di sentenza di divorzio.

Nuovo matrimonio e pensione di reversibilità

Anche qualora il defunto avesse intrapreso una relazione o una convivenza con una terza persona dopo il divorzio, la pensione di reversibilità spetta comunque e interamente all’ex coniuge divorziato.

Se invece il defunto aveva contratto nuove nozze dopo il divorzio, allora la pensione spetta in parte all’ex coniuge superstite e in parte al nuovo coniuge superstite, ovvero al vedovo o alla vedova.

In questo caso la ripartizione delle quote viene decisa dal Tribunale competente in base alla durata dei rispettivi matrimoni e sulle condizioni economiche e reddituali della ex coniuge superstite e della vedova o vedovo.

In caso di decesso dell’ex coniuge divorziato, l’ex coniuge superstite deve avviare un ricorso al Tribunale affinché venga riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità.

Il Tribunale di riferimento si accerterà che sussistano le tre condizioni di cui sopra per poi calcolare la quota ad esso spettante della pensione del defunto.