affido dei beni

affido dei beni

Come funziona l’affido dei beni con il Trust, un istituto che permette di “congelare” i beni allo scopo di tutelarli

Che cos’è il trust

Il trust è un istituto di origine anglosassone, la cui tradizione letterale è “fiducia” ma può essere intesa concettualmente come “affido”, intendendo affido dei beni mobili/immobili. Il trust prevede la gestione da parte di un soggetto di beni affidati da terzi per uno scopo specifico, che va a favore di un soggetto o più di uno. Il trust è riconosciuto in Italia a seguito della Convenzione dell’Aja del 1985.

I soggetti del trust sono tipicamente quattro (o più): colui che dispone l’affido dei beni (settlor), colui che li gestisce (trustee), un controllore che vigila sullo svolgimento dei fatti e i beneficiari, coloro quindi che riceveranno i beni dal trustee al termine dell’affidamento.

Teoricamente possono essere conferiti in un trust tutti i beni, mobili o immobili che appartengono a persone fisiche e/o a società (ad es. immobili, conti bancari, azioni societarie, titoli di credito, opere d’arte, piena e nuda proprietà, quote di fondi comuni d’investimento).

Scopi del trust

L’affido dei beni ad un trust avviene in genere per le seguenti finalità:

  • Protezione del patrimonio da eventuali attacchi
  • Protezione di soggetti minori o disabili
  • Il desiderio che un’impresa continui a mantenere lo stesso assetto dopo la morte del fondatore, resistendo a cambiamenti a successivi matrimoni, divorzi, presenza di figli ecc.
  • Gestione di partecipazioni sociali
  • Separazione del patrimonio personale da quello aziendale, utile per tutelare tutti i soggetti il cui patrimonio è messo a rischio a causa delle attività professionali (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o da comportamenti personali incauti (droga, alcool, gioco d’azzardo)
  • Costituzione di fondi destinati al raggiungimento di specifici obiettivi, di solito umanitari ma non necessariamente (trust di scopo)

Lo scopo finale del trust è la cosiddetta “segregazione” dei beni, trasferiti dal disponente al trustee, con la “separazione dei patrimoni”. Una volta creato il trust infatti i beni non sono più soggetti alle pretese di creditori di chi ha creato il trust, perché non vengono più considerati parte del patrimonio, e neanche alle pretese degli eventuali creditore del ‘trustee’, perché questo detiene i beni non a titolo personale. Neanche i beneficiari possono sollevare pretese, almeno fino a quando non riceveranno i beni dal trustee.

Rapporto fra disponente e trustee

Al momento dell’affido dei beni da parte del disponente al trustee, viene stilato un atto istitutivo del trust, nel quale vengono stabilite le regole di funzionamento del trust stesso. Viene quindi stabilita la fine del trust e la sua eventuale revocabilità. Va detto però che un trust revocabile non è consigliabile perché in Italia può essere considerato nullo dall’Amministrazione Finanziaria.

Nell’atto istitutivo si possono comunque indicare le circostanze che portano al decadimento del trust (ad esempio, se il trustee non si comporta come previsto nell’atto istitutivo e compie atti che non avrebbe potuto o dovuto compiere)

Al termine del trust, il trustee attribuirà ai beneficiari i beni precedentemente affidati e segregati in trust, secondo le regole che il disponente avrà stabilito nell’atto istitutivo. I beneficiari otterranno comunque il trasferimento dei beni a titolo gratuito.

CategoryMatrimonio

Chiedi il parere di un esperto

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

Conferma di non essere un robot