comunione convenzionale dei beni

Comunione convenzionale dei beni e comunione legale: la differenza

comunione convenzionale dei beni

I due regimi sono simili, ma con alcune differenze fondamentali

La comunione legale dei beni è quel regime patrimoniale che si instaura con il matrimonio laddove non venga specificata una volontà diversa degli sposi: questa consuetudine è in atto dal 1975, quando con la riforma è stata equiparata la posizione patrimoniale dei coniugi.

La comunione legale non è però l’unica scelta a disposizione degli sposi: possono optare per la comunione convenzionale dei beni o per la separazione dei beni.

La comunione dei beni

In linea generale, rientrano nella comunione dei beni tutti i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, i proventi dell’attività lavorativa di ciascun coniuge e le aziende gestite da tutti e due e costituite dopo il matrimonio, così come i beni comprati con il denaro di un solo coniuge. Non rientrano nella comunione, al contrario, i beni personali e che i coniugi ricevono per donazione e eredità, oppure che sono stati acquistati prima delle nozze. Il regime di comunione dei beni può essere modificato o sciolto per volontà dei coniugi, questo accade automaticamente in caso di morte dei uno dei due. La comunione dei beni va sempre amministrata congiuntamente, fatta eccezione per l’ordinaria amministrazione.

La comunione convenzionale dei beni

La scelta della comunione convenzionale dei beni può essere vista come una via di mezzo fra comunione e separazione. Con questo regime, infatti, i coniugi accettano la comunione dei beni ma decidono di regolarla tramite un atto notarile. Questa forma patrimoniale infatti ha un carattere convenzionale in quanto è il risultato di una volontà espressa da tutte e due le parti.

Questo atto di comunione convenzionale dei beni si stipula per indicare e disciplinare in modo dettagliato quali beni rientrano nella comunione e quali no. Con questo atto i coniugi hanno una libertà maggiore di inclusione ed esclusione dalla comunione dei beni, ma con alcuni punti fermi: l’amministrazione della comunione convenzionale spetta comunque ad entrambe e le quote dei due coniugi sono divise al 50%.

Restano comunque escluse dalla comunione convenzionale dei beni:

  • Beni di uso personale di ciascun coniuge
  • Beni connessi con lo svolgimento della professione
  • Beni che vengono ottenuti come risarcimento di un danno
  • Pensione che viene percepita per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa.

Differenze fra comunione dei beni e comunione convenzionale dei beni

Le differenze fra comunione e comunione convenzionale dei beni non sono poi così accentuate: quella fondamentale è che la comunione dei beni si instaura automaticamente al momento del matrimonio, se non diversamente indicato, mentre perché una comunione convenzionale dei beni sia valida questa deve essere stabilita con un atto pubblico e di fronte al notaio.

Fatte salve poi alcune categorie di beni (quelli personali, legati alla professione o provenienti da pensioni di invalidità o risarcimenti), la comunione convenzionale è utile per far ricadere nella comunione dei beni anche quelli che erano di proprietà di uno dei due coniugi prima del matrimonio o i redditi, comunque prodotti, di entrambe durante la vita matrimoniale.