divorzio tramite ambasciata

Il divorzio tramite ambasciata

divorzio tramite ambasciata

La procedura per ottenere il divorzio al di fuori del nostro paese e poi trascriverlo

In Italia fino al 1970 il matrimonio era considerato legalmente indissolubile, infatti era consentito lo scioglimento solo in caso di morte di uno dei coniugi.

La legge “Fortuna-Baslini” ha poi concesso questo diritto, sancendo tutti i casi nei quali è possibile divorziare; il più frequente è sicuramente quello della separazione legale dei coniugi, che deve durare da un certo periodo di tempo senza interruzioni.

Questo periodo di tempo si è poi oggi notevolmente ridotto con l’introduzione della legge sul divorzio breve, grazie alla quale è possibile aspettare anche solo 6 mesi dopo la sentenza di separazione, nel caso in cui sia però consensuale.

La legge italiana prevede, infatti, questo periodo di tempo finestra tra separazione e divorzio, per dare modo alla coppia di riflettere e magari riconciliarsi; se questo non dovesse succedere si procede verso lo scioglimento definitivo del matrimonio.

Esistono due tipi di divorzio:

Divorzio consensuale

I coniugi separati presentano la domanda di divorzio di comune accordo, e lo sono sulle diverse questioni; è’ comunque prevista l’assistenza di un legale per la causa; al termine di questa sarà il Giudice ad emettere la sentenza di divorzio, che sarà così annottato nei registri dello stato civile del comune competente.

Divorzio giudiziale

Si parla di divorzio giudiziale quando non c’è un accordo tra i coniugi; questi vengono ricevuti dal Giudice prima separatamente, poi in modo congiunto, per cercare di risolvere le controversie; con la sentenza vengono precisate tutte le condizioni dettate dal Giudice per il divorzio.

Il divorzio tramite ambasciata

Nonostante i tempi ristretti dettati dalla legge sul divorzio breve, si sta diffondendo nel nostro paese la pratica di divorziare all’estero, ad esempio in Spagna, dove non esiste più la separazione come anticamera del divorzio, ed è possibile ottenerlo nell’arco di pochi mesi.

In questo caso si parla di divorzio tramite ambasciata, perché l’udienza in uno dei paesi della Comunità Europea viene fissata davanti all’autorità, in questo caso specifico, spagnola, alla quale può partecipare anche solo un legale avvocato munito di delega.

Per il divorzio tramite ambasciata è necessario, infatti, nominare un avvocato del posto, e si può fare con due opzioni: attraverso il consolato o l’ambasciata, al costo di circa 40 euro, oppure scegliere una via più semplice, quella della procura, da far autenticare da un notaio, al costo di circa 200 euro.

Per procedere con il divorzio tramite ambasciata è necessario che almeno uno dei due coniugi abbia il proprio domicilio nel paese nel quale s’intende procedere.

Quando viene pronunciata la sentenza di divorzio è possibile effettuare la trascrizione presso il comune italiano nel quale è stato celebrato il matrimonio, grazie al principio previsto dal regolamento comunitario n. 2201/03, che è entrato in vigore dal primo marzo 2005, secondo il quale “le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento