decorrenza dell'assegno di mantenimento

decorrenza dell'assegno di mantenimento

La decorrenza dell’assegno di mantenimento al coniuge separato o ai figli scatta nel momento in cui viene presentata la domanda

Da quale preciso momento debba scattare la decorrenza dell’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge, è sovente una domanda su cui le parti coinvolte si trovano a discutere e litigare, e che spesso sfocia in liti.

Ci si interroga adducendo esperienze differenti, se debba decorrere dal momento della domanda oppure dall’ordinanza con la quale il Giudice emette i provvedimenti provvisori ed urgenti, tra cui la quantificazione e la periodicità dell’assegno di mantenimento, oppure come sostengono molti dalla sentenza.

L’assegno di mantenimento deve essere corrisposto dal momento della domanda giudiziale,

il coniuge separato ha quindi diritto a ricevere il mantenimento dal momento in cui ne ha fatto richiesta

La Cassazione, dopo aver a lungo compassato la vicenda di un caso che le veniva proposto, ha sentenziato che la decorrenza dell’assegno di mantenimento, allineandosi a una consolidata tradizione già seguita, deve essere versato dal momento in cui è stata proposta la domanda e non da quello della sentenza.

Si aggiunge nella medesima sentenza riguardante la decorrenza dell’assegno di mantenimento poi, che “alla parte che abbia richiesto la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, non costituendo tale richiesta una domanda nuova”.

I giudici della Corte Suprema aderendo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitàà in tema hanno quindi respinto il ricorso presentato da un ex marito sentenziando che “la decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, prescindendo l’obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio“

Ne discende che anche nel caso in cui il Tribunale, con la sentenza della separazione o con il decreto con cui vengono emessi i provvedimenti ritenuti urgenti nell’interesse dei figli o con il decreto che omologa le condizioni concordate tra i coniugi, si sia limitato a decidere che l’assegno di mantenimento debba essere corrisposto alla fine o all’inizio di ogni mese e non abbia in maniera chiara ed espressa previsto che tale obbligo sussiste dal momento della proposizione della domanda di separazione, il genitore che deve versarlo è tenuto a rimettere all’ex coniuge l’assegno di mantenimento dal giorno in cui è stata presentata la domanda di separazione.

Per conseguenza logica è legittima la pretesa dell’ex coniuge di reclamare il versamento degli assegni di mantenimento non corrisposti e relativi agli arretrati, ossia al periodo compreso tra il momento in cui la domanda di separazione o divorzio è stata presentata e la data dell’emissione della sentenza o del decreto di omologa della separazione.

Fa eccezione il caso in cui il Tribunale abbia espressamente previsto una data di decorrenza diversa argomentando con ragioni.

CategorySentenze

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