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Matrimonio concordatario: cos’è e come funziona

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Il matrimonio concordatario: il rito cattolico romano e il suo valore civile 

Si intende per matrimonio concordatario il matrimonio religioso che si svolge dinanzi a un ministro di culto cattolico ovvero il parroco di uno dei due sposi o un suo delegato al quale la legge dello Stato in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede riconosce gli stessi effetti del matrimonio civile, a condizione che il matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto cattolico e disciplinato dal diritto canonico (cioè dal diritto della Chiesa cattolica) sia trascritto correttamente nei registri dello stato italiano.

Gli adempimenti dei futuri sposi e i documenti da fornire in maniera obbligatoria:

I soggetti che intendono sposarsi in chiesa con il matrimonio concordatario devono rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove hanno scelto di effettuare la celebrazione per fissare la Chiesa e la data delle nozze e consegnare obbligatoriamente alcuni documenti:

Documenti civili:

  • certificato di nascita;
  • certificato di residenza

Documenti religiosi:

  • il certificato di Battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati);
  • il certificato di Cresima (se non si fosse stati cresimanti è necessario provvedervi prima del matrimonio);

Il certificato di “Stato libero ecclesiastico”, tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già in precedenza contratto matrimonio secondo il rito religioso. Tale documento può essere sostituito con un giuramento dell’interessato davanti al sacerdote.

Il nulla osta ecclesiastico: è un documento che va richiesto alla Curia nel caso in cui i coniugi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza.

Le pubblicazioni e gli ulteriori adempimenti da effettuare prima del rito

Una volta prodotti tutti i documenti necessari, il Parroco della chiesa di appartenenza di uno dei due sposi, dopo un colloquio con i futuri sposi circa la loro libera e convinta volontà di contrarre il matrimonio, redige e rilascia la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale.

Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze, il quale dopo un colloquio con i futuri sposi rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data del matrimonio.

 La celebrazione e l’atto di matrimonio

La celebrazione del matrimonio concordatario avviene secondo le norme del diritto canonico, quanto al requisito formale di manifestazione del consenso matrimoniale degli sposi.

È fatto obbligo avere la presenza di due testimoni per parte;

Al termine della celebrazione il parroco ricorda agli sposi che il matrimonio produrrà effetti civili e dà loro lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.

Subito dopo il matrimonio il parroco dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Nell’atto di matrimonio il parroco indica le generalità complete degli sposi, l’indicazione del luogo e della data in cui è avvenuta al celebrazione e le generalità del parroco. Sull’atto di matrimonio contratto secondo il rito cattolico possono essere inserite anche le indicazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, ovvero la scelta del regime patrimoniale  e se ve ne sono, i nomi di figli naturali (ora definiti figli nati fuori dal matrimonio).

Cause di intrascrivibilità che possono rendere non valido dal punto di vista civile il matrimonio concordatario.

Vi sono taluni casi in cui la legge prevede che il matrimonio concordatario non possa conseguire (o conseguire immediatamente) gli effetti civili; in tali casi si parla di cause di intrascrivibilità, per cui il matrimonio non potrà essere trascritto ossia:

Quando gli sposi non abbiano l’età che la legge civile richiede per la celebrazione (18 anni o 16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);

Se vi è un impedimento inderogabile per la legge civile tra i seguenti:

Se uno degli sposi è interdetto per infermità di mente

Se tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili

Qualora sussistano impedimenti derivanti da delitto

Qualora sussistano impedimenti derivanti da affinità in linea retta, cioè legami di parentela tra i coniugi.