separazione tra coniugi sposati all'estero

La separazione tra coniugi sposati all’estero quando il matrimonio non è stato trascritto

separazione all'estero

Cosa succede se una coppia di coniugi intende separarsi ma non ha trascritto il matrimonio

Il cittadino italiano che si trova all’estero può sposarsi sia con un altro cittadino italiano o con uno straniero; il matrimonio può avvenire dinanzi:

  • A un’autorità straniera locale: se nello stato straniero vengono rispettate le forme previste e sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile, il matrimonio è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano; in questo caso non sussiste l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera;
  • All’autorità diplomatica o consolare: il Console è autorizzato a celebrare i matrimoni dalla legge italiana; possono sposarsi due cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, che devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, che può essere presentata di persona all’ufficio consolare (inviata per posta, fax o email) e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti; una volta accolta l’istanza, la coppia deve richiedere le pubblicazioni.
  • A un ministro di un culto religioso: il matrimonio religioso all’estero è valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.

In questo articolo ci occuperemo in particolare del matrimonio contratto all’estero non trascritto.

La trascrizione

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente; l’ufficio dello Stato civile estero provvede ad emettere l’atto di matrimonio in originale, che gli sposi devo rimettere alla Rappresentanza consolare, che a sua volta lo trasmetterà in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune competente.

E’ possibile anche presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.

E’ importante precisare però che il matrimonio contratto all’estero non trascritto non pregiudica la sua validità: la trascrizione non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità.

I matrimoni celebrati all’estero hanno immediata validità nel nostro ordinamento se celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera, e la loro trascrizione in Italia ha un valore meramente certificativo.

La separazione

Ma è possibile chiedere la separazione per il matrimonio contratto all’estero non trascritto?

L’iter da seguire in questo caso prevede prima la trascrizione, perché il matrimonio contratto all’estero non trascritto deve essere dichiarato prima di procedere con la separazione e l’eventuale divorzio.

Se i due soggetti sono di diversa nazionalità, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218/1995, che prevede che la separazione e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quella in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata; stessa cosa per due coniugi stranieri, purché almeno uno dei due sia, anche solo di fatto, residente in Italia.