rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio

I rapporti personali e patrimoniali fra conviventi

rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio

Differenze fra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto

  1. La famiglia di fatto

Convivenza more uxorio è il termine giuridico con il quale si indica la cosiddetta famiglia di fatto, una tipologia di formazione sociale che, seppur non prevista dalla Costituzione, che considera come famiglia solo quella basata sul matrimonio (art.29), ha acquisito importanza negli anni in seguito ai cambiamenti sociali e del costume.

La convivenza more uxorio, per essere considerata nel nostro ordinamento, deve caratterizzarsi per stabilità, durata e solidarietà reciproca tra i due conviventi.

  1. Rapporti personali nella famiglia more uxorio

La famiglia di fatto si basa quindi sull’affectio coniugalis, ossia sulla comunanza di vita e di interessi e sulla reciproca assistenza morale e materiale dei conviventi, i quali devono comportarsi come marito e moglie anche se non legati da nessun vincolo formale.

I legami di natura personale fra conviventi infatti sono basati esclusivamente all’accordo spontaneo e reciproco, per cui la loro cessazione avviene senza bisogno di intervento dell’autorità giudiziaria.

  1. Contratti di convivenza

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha istituito appositi contratti di convivenza, dove sono regolati i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, anche in caso di cessazione del rapporto (per questioni riguardanti l’abitazione, il mantenimento, la proprietà, il testamento ed altro).

Alcuni comuni hanno invece predisposto un registro delle convivenze, mentre negli anni diverse parti sociali e politiche che hanno proposto l’introduzione di istituti giuridici come il PACS, Patto Civile di Solidarietà, o i DICO, Diritti e doveri delle persone stabilmente Conviventi.

La stessa giurisprudenza è intervenuta per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, ad esempio, considerando efficace il contratto di costituzione di usufrutto di immobile gratuito stipulato tra due conviventi, basandosi sul presupposto che esso trova fondamento nella convivenza stessa, oppure affermando che l’estromissione violenta dalla casa comune, compiuta dal convivente proprietario a danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo ad usufruire della tutela possessoria, e ad avvalersi dell’azione di spoglio.

  1. Mantenimento e alimenti nella famiglia more uxorio

I rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio sono da considerarsi diversi da quelli che intercorrono nella famiglia tradizionale: sia la giurisprudenza che la dottrina sono concordi nel non riconoscere a carico e a favore dei conviventi obblighi di contribuzione, almeno che tra i conviventi non siano stati stipulati accordi particolari.

Questi accordi, per essere efficaci, devono risultare da un atto scritto in forma di scrittura privata o da atto pubblico stipulato da un notaio e possono contenere la disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio, ossia la costituzione di un fondo comune per le spese da effettuare nell’interesse della famiglia, il versamento di una somma di denaro a favore di un convivente in caso di cessazione della convivenza, e l’assegnazione dell’abitazione familiare.

  1. Prestiti e versamenti fra conviventi more uxorio

Un aspetto più complicato dei rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio è rappresentato dai reciproci versamenti di denaro avvenuti durante o dopo la convivenza, laddove si presentino poi richieste reciproche di restituzione di somme spese a favore dell’altro.

Nell’ambito della famiglia tradizionale non è applicabile la regola della restituzione delle somme spese a favore dell’altro coniuge (soprattutto se si tratta di somme usate per la vita quotidiana) dal momento che questo viene considerato un dovere morale e di assistenza basato sul legame tra coniugi.

Anche nella convivenza more uxorio si è giunti a considerare aiuti, versamenti e collaborazione economica e finanziaria tra i conviventi come obbligazioni naturali (ex art. 2034 c.c.) e che quindi non devono essere restituite alla fine della relazione.