eredità dei figli

eredità dei figli

Eliminata anche in materia di eredità dei figli la differenza tra figli legittimi e naturali

Nel caso in cui un genitore muoia senza lasciare un testamento nel quale esprime le sue volontà, come si divide l’eredità dei figli?

La legge italiana stabilisce delle regole molto rigide per quanto riguarda la successione; infatti, anche in presenza di un testamento sono previste delle quote legittime, che spettano ai parenti più prossimi del defunto, che sono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e altri parenti.

L’ammontare, quindi, dell’eredità dei figli, dipende dalla presenza del coniuge del defunto.

Se il defunto non lascia alcun testamento (o il testamento è invalido), la successione si dice “totalmente legittima”, perché è solo la legge a stabilire quali sono gli eredi; con il coniuge i parenti più prossimi sono i figli, ed eventualmente i nipoti che succedono per rappresentazione.

Calcolo dell’eredità dei figli

La successione legittima e le relative quote in favore dei figli si calcolano in base al numero di figli e in base alla presenza del coniuge.

Ad esempio:

  • Se non c’è il coniuge e c’è un solo figlio a lui spetta l’intera eredità;
  • Se non c’è il coniuge e ci sono più figli l’eredità deve essere divisa in parti uguali tra di loro;
  • Se ci sono il coniuge e un figlio, al primo spetta ½ e l’altro ½ al figlio;
  • Se ci sono il coniuge e due o più figli al primo spetta 1/3 e i restanti 2/3 vanno divisi tra i figli egualmente.

Ma c’è una differenza tra figli adottivi, legittimi e naturali?

Fino a non molto tempo fa il Codice civile nel disciplinare la successione poneva delle differenza nell’eredità ai figli, distinguendo quelli legittimi (nati all’interno di un matrimonio), quelli naturali (nati al di fuori del matrimonio).

Il decreto legislativo 154/2013, in materia di filiazione, ha abolito in modo definitivo ogni genere di distinzione tra i figli: infatti la legge ora parla solo di “figlio” senza discriminazioni.

Il legislatore già precedentemente aveva eliminato le differenze che c’erano tra figli nati dentro e fuori il matrimonio; infatti, con la legge del 10 dicembre 2012 n. 219 era stato già introdotto il principio della piena uguaglianza tra figli legittimi e naturali, che erano stati equiparati anche per quel che riguarda l’eredità e la successione dei genitori.

E per quanto riguarda l’eredità dei figli incestuosi?

Ai figli frutto di incesto (nati tra genitori legati da un rapporto di parentela), l’art. 580 del Codice civile, riconosceva solo il diritto a un assegno vitalizio, pari alla rendita della quota di eredità a cui avrebbero avuto diritto; questo perché i figli incestuosi non potevano essere riconosciuti, divieto poi rimosso dalla Legge 219/2012.

 

 

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