Le cose da sapere sulla separazione giudiziale, ovvero quando i coniugi in disaccordo sui termini del divorzio si rivolgono al tribunale
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo circa le condizioni di separazione, è necessario intraprendere la strada della separazione giudiziale, sarà cioè un giudice a determinare le condizioni economiche della separazione.
L’avvio della causa può essere determinato dal ricorso scritto di anche uno solo dei due coniugi, nel quale deve essere necessariamente indicata l’esistenza di figli della coppia.
La competenza nella causa di separazione giudiziale è del Tribunale del luogo dove il coniuge che ha innescato il procedimento ha la residenza o il domicilio. Qualora quest’ultimo abbia la residenza all’estero o risulti irreperibile o latitante, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente. Nel caso in cui anche questo si trovi in un paese non italiano, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.
Alla prima udienza di separazione giudiziale le parti sono tenute a comparire fisicamente in aula, con l’assistenza di un legale di fiducia al cospetto del Presidente del Tribunale. La mancata comparizione comporta conseguenze differenti a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la richiesta non ha più effetto, cioè decade (così come se rinunciasse alla causa), nel secondo caso può essere stabilita una nuova data di udienza per la comparizione con rinnovo della notificazione all’altro coniuge del ricorso e del decreto.
All’udienza di comparizione, il giudice istruttore sente le parti prima separatamente, poi tutte e due insieme e tenta di farle tornare sui loro passi. Questo momento prende il nome di conciliazione.
Se questa fallisce con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, egli valuta quindi l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed immediati a tutela del coniuge debole e dei figli, e nomina il giudice istruttore fissando una data per udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a quest’ultimo.
Dopo aver espletato questi passi il procedimento si svolge secondo le forme di qualsiasi rito ordinario.
Il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza ed è immediatamente esecutiva.
È necessario evidenziare come il giudice abbia il potere di dichiarare la separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza, seppur con sentenza non definitiva.
In questa maniera rimarranno da definire in un secondo momento solo gli aspetti dubbi e irrisolti della separazione giudiziale. Il fine principale di questa accelerazione procedurale è quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima che la sentenza definitiva sia emanata.
Occorre precisare che la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale anche una volta che il giudizio è avviato. Il procedimento inverso invece non può essere attuato.