donazione a un minore

donazione a un minore

In che modo si redige l’atto e con quale modalità si può effettuare una donazione ad un minore e come può la si può accettare  

La donazione a un minore rientra nella legislazione della donazione in genere. La donazione è l’atto attraverso il quale un soggetto può donare beni o diritti a un altro, andandogli ad attribuire un diritto proprio del patrimonio, senza ricevere in cambio un corrispettivo.

Può anche avvenire la donazione a un minore, l’importante è che sia a titolo gratuito e che non implichi necessariamente l’arricchimento, elemento essenziale del contratto.

Diverse tipologie di donazione

E’ possibile effettuare una donazione a un minore senza nessuna condizione, oppure subordinarla al compimento di un atto: ad esempio al soddisfacimento di un’obbligazione a carico del donatario, quindi “vincolata”; al mancato rispetto, infatti, della condizione non avverrebbe il passaggio di beni o diritti.

Chi dona può anche decidere di farlo solo dopo la sua morte, applicando un diritto di usufrutto; quindi la donazione non avverrebbe finché il donante è in vita.

Come si fa

Per redigere l’atto di donazione a un minore è necessario presentarsi davanti a un notaio, e con la sua assistenza anche studiare tutti i dettagli, e le eventuali ripercussioni che potrebbe provocare l’atto; può capitare, infatti, che tramite la donazione si vadano ad intaccare le quote legittime dell’eredità, che non sono disponibili.

Per mandare a buon fine l’atto di donazione è necessario:

  • Che il donante sia in grado di intendere e di volere;
  • Non includere un corrispettivo (facendo così cadere il concetto stesso di donazione).
  • Che il minore accetti i beni, e può farlo solo tramite chi li amministra.

La donazione a un minore diventa effettiva solo se c’è l’autorizzazione da parte dei genitori, che a loro volta possono concederla solo se sussiste una necessità o utilità evidente del minore, e previa autorizzazione del Giudice tutelare.

Il minore, infatti, secondo il nostro ordinamento è incapace di agire, ma non è privo della capacità giuridica; per questo ha bisogno di essere rappresentato per il compimento di alcune attività giuridiche, come sancisce l’articolo 320 del Codice civile: “i genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.”

Accettare una donazione rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare e del Tribunale.

Casi particolari

Dopo la donazione è possibile che si verifichino dei casi particolari che la rendono non valida:

  • Successiva rinuncia da parte del donatario;
  • Nascita di figli del donante entro un certo periodo di tempo;
  • Azioni specifiche del donatario (ingratitudine oppure eventuali ingiurie nei confronti della donante);
  • Donazione non è effettuata tramite un atto pubblico.

Nel caso in cui vengano donati dei beni mobili è necessario che venga specificato il nome e il valore (a meno che questo non sia così modico da non rendere necessario indicarlo).

 

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