separazione consensuale

La separazione consensuale dei coniugi: cosa fare

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Quando marito e moglie decidono di separarsi di comune accordo e fare la separazione consensuale

La separazione personale dei coniugi nella sua forma più semplice è detta separazione consensuale ed è un istituto di carattere temporaneo, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello esistenziale visto che pur non essendoci divieti al mantenimento per un tempo indeterminato della condizione di separati il rapporto di solito sfocia nella riconciliazione tra le parti oppure nella constatazione dell’irreversibilità della crisi, con la possibilità di arrivare alla sentenza di divorzio.

Bisogna considerare che la separazione di fatto, benchè possa essere  considerata la forma più semplice per separarsi, potrebbe comportare  conseguenze tristi sul piano giuridico (si pensi al caso in cui per esempio un coniuge faccia mancare i mezzi di sostentamento all’altro coniuge oppure ai figli, tali da richiedere un’azione legale).

È quindi sempre opportuno che la coppia che opta per la strada di una separazione di fatto, lo faccia di comune accordo determinando anche la misura del sostegno economico che un coniuge deve dare all’altro anche per il mantenimento della prole.

La separazione consensuale è caratterizzata da un accordo  tra le parti che deve obbligatoriamente passare attraverso l’aula di tribunale.

Il procedimento inizia con un ricorso sottoscritto davanti a un avvocato nel quale le due parti stabiliscono i loro rapporti anche sotto il profilo economico.

I coniugi si accordano anche in merito al mantenimento all’affidamento dei figli, anche se il tribunale dovrà compiere un controllo sulla legittimità della separazione per verificare che il reciproco consenso che si sono date le due parti sia legittimo e non danneggi gli interessi dei figli minori.

Solo dopo che questo percorso è stato completato la separazione consensuale può dirsi perfezionata e definitiva.

Va sottolineato dunque che la separazione dei coniugi ha un carattere temporaneo. Solo il divorzio è in grado di sciogliere definitivamente l’unione sancita dal matrimonio, facendo venir meno lo status giuridico di coniuge.

Gli effetti che conseguono alla separazione ottenuta legalmente (che differisce da quella volgarmente definita “di fatto”) comportano solo la sospensione di molti obblighi inerenti ai rapporti personali tra i coniugi (in prima istanza quello di vivere sotto lo stesso tetto e di assistenza morale) e la modifica di alcuni degli obblighi di carattere patrimoniale (basti pensare all’eventuale versamento dell’ assegno di mantenimento o alimentare). Come a seguito di divorzio o di annullamento del matrimonio, restano invariati i doveri di mantenere, istruire ed educare i figli nati durante il matrimonio, tematica che deve essere sviscerata e approfondita davanti al legale dove è fatto obbligo recarsi per istruire tutte le pratiche che conducono alla separazione consensuale.