La sentenza di divorzio parziale implica che sia possibile emettere una sentenza in attesa di definire poi le questioni controverse
Per chiarire il contesto in cui avviene una sentenza di divorzio parziale è bene partire a monte chiarendo cosa sia giuridicamente il divorzio. Con divorzio, infatti, s’intende l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio e la conseguente cessazione dei diritti civili che derivano da questo.
Il divorzio non va confuso né con l’annullamento, che rende il matrimonio nullo, come se non fosse stato mai stato contratto, né con la separazione, che invece è una fase che precede il divorzio vero e proprio.
La legge italiana prevede, infatti, un periodo di tempo che deve obbligatoriamente passare dopo la richiesta di separazione, prima di ottenere lo scioglimento del matrimonio (tempi che si sono notevolmente ridotti con la legge sul divorzio breve); questo perché si concede alla coppia separata un’opportunità di riconciliazione.
Se questa non dovesse avvenire si procede verso la sentenza, che può anche essere una sentenza di divorzio parziale.
Vediamo per prima cosa le differenze tra divorzio consensuale e giudiziale.
Divorzio consensuale
Quando i coniugi separati presentano la domanda di divorzio di comune accordo si parla di divorzio consensuale: indicano in modo preciso le condizioni che riguardano la gestione della prole, i rapporti economici, e tutto il resto, e richiedono la cessazione dei diritti civili derivati dal matrimonio; è comunque prevista l’assistenza di un legale.
Divorzio giudiziale
In questo caso non c’è un accordo tra i coniugi, che rivolgendosi a un legale provvedono a presentare il ricorso, completo dell’esposizione dei fatti e degli elementi per i quali si richiede il divorzio; i coniugi vengono ascoltati dal Giudice prima separatamente, poi in modo congiunto, nella speranza di trovare degli accordi; in caso contrario saranno adottati dei provvedimenti urgenti, e sarà aperta una causa civile.
Nella sentenza verranno poi precisate tutte le condizioni dettate dal Giudice.
Sentenza di divorzio parziale
Nel procedimento è possibile che sia emessa una sentenza di divorzio parziale, cioè non definitiva, con la quale si pronuncia lo scioglimento del matrimonio, per poi proseguire la causa in un secondo momento, per regolamentare definitivamente degli aspetti controversi (ad esempio l’affido dei figli, l’importo dell’assegno divorzile e così via.)
La sentenza di divorzio parziale è impugnabile da entrambe le parti, anche dal pubblico ministero, in modo limitato agli interessi dei figli minori e legalmente incapaci.
Una volta che la sentenza di divorzio parziale diventa definitiva sarà annotata in calce all’atto di matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile; il divorzio può provocare diversi effetti, tra i quali:
- La moglie perde il cognome del marito;
- Il Giudice può disporre il versamento di un assegno divorzile da un coniuge all’altro;
- Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni;
- I figli vengono affidati a uno dei coniugi e l’altro ha il dovere di versare loro un assegno di mantenimento.