famiglia di fatto

Famiglia di fatto: cosa dice la legge italiana

famiglia di fatto

Come è regolamentata in Italia la convivenza more uxorio

La famiglia di fatto (indicata anche dal termine convivenza more uxorio) si differenzia da quella tradizionale, che è caratterizzata dal vincolo matrimoniale, perché costituita da persone che sono legate fra loro solo dalla volontà di stare insieme volontariamente, stabilmente e per motivi affettivi.

La famiglia di fatto non gode delle stesse tutele da parte della legge accordate a quella tradizionale, ma viene ricompresa nelle “formazioni sociali” indicate dall’art. 2 della Costituzione.

La famiglia di fatto, per essere considerata tale, deve presentare alcune caratteristiche:

  • Mancanza dell’atto di matrimonio: i conviventi non vogliono o non possono sposarsi
  • La coppia coabita sotto lo stesso tetto, individuato come “casa familiare”, pur non essendo sposata. La coabitazione deve essere “qualificata” cioè finalizzata a realizzare una comunanza di vita sia materiale che spirituale, sulla base di quella matrimoniale
  • Il riconoscimento sociale: non sono comprese le convivenze segrete o di durata ancora così breve da non essere riconosciute dall’ambiente sociale
  • La convivenza deve essere stabile e realizzare una comunanza sentimentale e materiale

Tra i conviventi di fatto dunque non esistono diritti e doveri reciproci: la convivenza è basata su un’unione libera che può essere interrotta in qualunque momento.

Rilevanza giuridica della famiglia di fatto

La legge italiana non prevede tutele specifiche per le famiglie di fatto, quindi ci sono molti aspetti che vengono regolamentati usando strumenti di regolamentazione dei rapporti tra privati.

Tra essi:

  • L’accesso alla procreazione assistita è possibile anche per le coppie conviventi
  • In un processo penale il convivente può astenersi dal testimoniare contro il partner
  • Un convivente può essere l’amministratore di sostegno dell’altro
  • Il convivente ha il diritto di subentrare nel contratto di locazione intestato al partner, in caso di morte di quest’ultimo;
  • I conviventi possono esercitare le azioni volte a accertare il suo diritto a possedere la casa dove si svolge la convivenza;
  • In caso di morte per incidente o per dolo del convivente, il partner ha diritto al risarcimento del danno;
  • Si applica anche al convivente violento, non solo al coniuge, il reato di stalking
  • Anche la famiglia di fatto può usufruire dei vantaggi dello “stato sociale”, ad esempio per le assegnazioni di case popolari
  • Un minorenne disponibile temporaneamente per l’affidamento perché privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato anche ad una famiglia di fatto

Rapporti patrimoniali nelle famiglie di fatto

La legge italiana, pur non riconoscendo ai conviventi la stessa tutela della famiglia legittima, identifica comunque il valore sociale della famiglia di fatto: per questa ragione quando vengono operate elargizioni di denaro da un convivente all’altro nell’ambito della vita di coppia, queste devono essere intese come adempimento di obbligazioni naturali (si parla di obbligazioni naturali quando le prestazioni sono dovute all’esecuzione di un dovere morale).

L’obbligazione naturale fa in modo che venga esclusa la ripetizione, ossia la possibilità per il convivente che ha dato di chiedere la cifra indietro. Questo a meno che la prestazione economica non sia sproporzionata rispetto all’esigenza da soddisfare, non sia stata eseguita spontaneamente o sia stata effettuata da una persona incapace di intendere e volere.

Interruzione della convivenza more uxorio

La famiglia di fatto può sciogliersi di comune accordo o per la morte di uno dei due conviventi: nel primo caso, quando il rapporto si interrompe non esistono obblighi né morali né materiali fra gli ex conviventi. Quando il convivente muore per cause naturali, il convivente superstite non può avanzare pretese sull’asse ereditario, almeno che non sia stato previsto in precedenza nel testamento. Se il convivente muore per colpa di terzi (incidente, omicidio), il convivente ha invece diritto all’eventuale risarcimento.