Separazione giudiziale per procura

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Come avviare la separazione con un coniuge all’estero in mancanza di accordi

La situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri nati dal matrimonio è definita dal nostro ordinamento come “separazione”; quando si ottiene dal tribunale la separazione vengono sospesi anche alcuni obblighi e disciplinate, tramite la legge, le conseguenze patrimoniali e familiari, in attesa di un’eventuale riconciliazione della coppia o del divorzio, che è invece definitivo.

La procedura per la separazione cambia a seconda delle condizioni e degli accordi della coppia: si parla infatti di separazione consensuale o giudiziale, così come di separazione giudiziale per procura (o consensuale); per tutte è comunque necessario rivolgersi al Tribunale e ricevere l’assistenza di un legale.

Ricordiamo che la separazione precede obbligatoriamente il divorzio, e che i tempi di attesa, per ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio, si sono notevolmente ridotti con l’introduzione in Italia della legge sul divorzio breve.

Separazione consensuale

Per avviare il procedimento della separazione consensuale è necessario che tra i coniugi ci siano degli accordi su tutte le diverse situazioni che si verranno a creare dopo la sospensione degli effetti del matrimonio (come l’affidamento dei figli, il mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale e così via.)

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale è ben diversa, perché può essere avviata anche solo uno dei coniugi, o da entrambi in maniera autonoma, perché tra di loro non ci sono degli accordi in merito.

In questo caso spetta al Giudice, che pronuncia la sentenza per la separazione, regolare le questioni sulle quali si è creata una controversia (la gestione dei figli, il mantenimento ecc.)

Separazione consensuale per procura

Ma cosa accade se uno, o entrambi i coniugi, che intendono separarsi sono fuori dall’Italia senza avere la possibilità di rientrare?

Se un cittadino italiano si trasferisce all’estero e non può tornare si troverà ad affrontare la separazione giudiziale per procura: lontano dall’ex coniuge.

Dobbiamo sottolineare però che procedimento è eccezionale, perché viene avviato dal Tribunale solo se, ad esempio, il coniuge che si trova fuori dal nostro paese si trova in una situazione tale da non permettergli di tornare, (ad esempio per problemi economici o di salute) per partecipare all’udienza de separazione.

Il Tribunale, per la separazione giudiziale per procura, dovrà autorizzare il coniuge impedito, a farsi rappresentare da un procuratore speciale all’udienza del procedimento di separazione, in applicazione analogica a quanto previsto per il matrimonio per procura.

Le situazione giudiziale non è sicuramente d’aiuto, mentre un ricorso congiunto renderebbe tutto più semplice.

La richiesta di separazione giudiziale per procura potrebbe essere accettata anche se entrambi i coniugi si trovano all’estero; i costi variano a seconda dei casi.

Separazione consensuale per procura

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Cosa prevede la legge per avviare la separazione con un coniuge o entrambi all’estero

Con il termine separazione si indica la situazione temporanea che incide sui diritti e sui doveri nati dal matrimonio; sono anche sospesi alcuni obblighi e vengono disciplinate dalla legge le conseguenze patrimoniali e familiari, in attesa di un’eventuale riconciliazione o del divorzio.

Per la separazione i coniugi devono rivolgersi al Tribunale competente e la   procedura cambia a seconda delle condizioni e degli accordi della coppia: si parla infatti di separazione consensuale o giudiziale, così come di separazione consensuale per procura (o giudiziale); andiamo a vedere le differenze.

Ricordiamo che la separazione precede obbligatoriamente il divorzio; i tempi di attesa si sono notevolmente ridotti con l’introduzione recente in Italia della legge sul divorzio breve, ma tutto dipende dagli accordi tra i coniugi.

Separazione consensuale

Con la separazione consensuale è necessario che tra marito e moglie ci siano degli accordi (in primis quello di separarsi), su tutto ciò che riguarda le diverse questioni che si verranno a creare dopo la rottura sentimentale (affidamento dei figli, mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc.)

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale è ben diversa perché può essere avviata anche da solo uno dei coniugi o da entrambi in maniera autonoma, perché tra di loro non ci sono degli accordi.

In questo caso si richiede al Tribunale di pronunciare la sentenza per la separazione, e di regolare le questioni sulle quali si è creata una controversia (gestione dei figli, mantenimento ecc.)

Separazione consensuale per procura

Andiamo a vedere un caso particolare di separazione, che prevede l’assenza dall’Italia di uno o di entrambi i coniugi che intendono separarsi.

Può accadere, infatti, che un cittadino italiano si trasferisca all’estero, e voglia separarsi di comune accordo con il coniuge; si troverà così ad affrontare la separazione consensuale per procura, cioè lontano dall’ex coniuge, seppur con la sua collaborazione.

Questo procedimento speciale però viene avviato e accettato dal Tribunale solo se, ad esempio, il coniuge che si trova all’estero si trovi una situazione che non gli permette in nessun modo di tornare in Italia, ad esempio per problemi a livello economico, o di salute gravi, che gli impediscono il rientro per partecipare all’udienza.

In questi casi eccezionali il Tribunale avvia la separazione consensuale per procura, che quindi si adotta solo come soluzione estrema; infatti, la lontananza, anche in presenza di accordi rende tutto più complicato.

Il Tribunale dovrà, infatti, autorizzare il coniuge impedito, a farsi rappresentare da un procuratore speciale all’udienza del procedimento di separazione, in applicazione analogica a quanto previsto per il matrimonio per procura.

Le soluzioni consensuali saranno sicuramente di aiuto, perché presentare un ricorso congiunto renderà più snella la procedura.

La separazione consensuale per procura è possibile anche se entrambi i coniugi si trovano all’estero, e in questo caso va bene rivolgersi a qualsiasi Tribunale della Repubblica; i costi variano a seconda dei casi.

 

Separazione per il matrimonio contratto all’estero

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A quale normativa bisogna far riferimento in base alla cittadinanza dei coniugi

Il cittadino italiano che si trova all’estero può sposarsi, quindi contrarre matrimonio sia con un altro cittadino italiano che con un cittadino straniero.

Le condizioni per contrarre il matrimonio e la capacità matrimoniale sono regolate dalla legge nazionale di ciascun sposo: quindi quella italiana del codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero.

Cosa succede se una volta tornati in Italia i coniugi chiedono la separazione per il matrimonio contratto all’estero?

Può anche accadere che due cittadini stranieri si sposino nel loro paese di origine e poi si stabiliscano in Italia, chiedendo la separazione per il matrimonio contratto all’estero.

Matrimonio e separazione tra italiani

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che queste non siano richieste dalla legislazione del paese dove intendono sposarsi.

In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, che è esente da legalizzazione e traduzione.

Il matrimonio che viene celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere sempre trascritto presso il Comune italiano competente; l’ufficio dello Stato civile estero emette l’atto di matrimonio in originale, che gli sposi devo rimettere alla Rappresentanza consolare, che a sua volta lo trasmetterà in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune competente.

E’ possibile anche presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.

Una volta trascritta, l’unione è valida e riconosciuta anche in Italia, ed è quindi possibile seguire l’iter previsto dalla giurisdizione italiana anche per la separazione per il matrimonio contratto all’estero.

Separazione coniuge italiano e straniero

Se due soggetti di diversa nazionalità intendono separarsi e divorziare, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218/1995, che prevede che la separazione e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quello in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata.

Separazione coniugi stranieri in Italia

La separazione per il matrimonio contratto all’estero di due stranieri residenti in Italia, è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, e qualora la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

La separazione e il divorzio, quindi, possono essere richiesti in Italia anche da parte di cittadini stranieri: la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con la sentenza 19994/2004, che anche se nessuno dei due coniugi è italiano e il matrimonio è stato contratto all’estero, il Giudice ha la competenza per decidere sulla separazione se uno dei due coniugi è però residente (anche solo di fatto) in Italia.

La separazione tra coniugi sposati all’estero quando il matrimonio non è stato trascritto

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Cosa succede se una coppia di coniugi intende separarsi ma non ha trascritto il matrimonio

Il cittadino italiano che si trova all’estero può sposarsi sia con un altro cittadino italiano o con uno straniero; il matrimonio può avvenire dinanzi:

  • A un’autorità straniera locale: se nello stato straniero vengono rispettate le forme previste e sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile, il matrimonio è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano; in questo caso non sussiste l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera;
  • All’autorità diplomatica o consolare: il Console è autorizzato a celebrare i matrimoni dalla legge italiana; possono sposarsi due cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, che devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, che può essere presentata di persona all’ufficio consolare (inviata per posta, fax o email) e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti; una volta accolta l’istanza, la coppia deve richiedere le pubblicazioni.
  • A un ministro di un culto religioso: il matrimonio religioso all’estero è valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.

In questo articolo ci occuperemo in particolare del matrimonio contratto all’estero non trascritto.

La trascrizione

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente; l’ufficio dello Stato civile estero provvede ad emettere l’atto di matrimonio in originale, che gli sposi devo rimettere alla Rappresentanza consolare, che a sua volta lo trasmetterà in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune competente.

E’ possibile anche presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.

E’ importante precisare però che il matrimonio contratto all’estero non trascritto non pregiudica la sua validità: la trascrizione non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità.

I matrimoni celebrati all’estero hanno immediata validità nel nostro ordinamento se celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera, e la loro trascrizione in Italia ha un valore meramente certificativo.

La separazione

Ma è possibile chiedere la separazione per il matrimonio contratto all’estero non trascritto?

L’iter da seguire in questo caso prevede prima la trascrizione, perché il matrimonio contratto all’estero non trascritto deve essere dichiarato prima di procedere con la separazione e l’eventuale divorzio.

Se i due soggetti sono di diversa nazionalità, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218/1995, che prevede che la separazione e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quella in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata; stessa cosa per due coniugi stranieri, purché almeno uno dei due sia, anche solo di fatto, residente in Italia.

Il divorzio tramite ambasciata

divorzio tramite ambasciata

La procedura per ottenere il divorzio al di fuori del nostro paese e poi trascriverlo

In Italia fino al 1970 il matrimonio era considerato legalmente indissolubile, infatti era consentito lo scioglimento solo in caso di morte di uno dei coniugi.

La legge “Fortuna-Baslini” ha poi concesso questo diritto, sancendo tutti i casi nei quali è possibile divorziare; il più frequente è sicuramente quello della separazione legale dei coniugi, che deve durare da un certo periodo di tempo senza interruzioni.

Questo periodo di tempo si è poi oggi notevolmente ridotto con l’introduzione della legge sul divorzio breve, grazie alla quale è possibile aspettare anche solo 6 mesi dopo la sentenza di separazione, nel caso in cui sia però consensuale.

La legge italiana prevede, infatti, questo periodo di tempo finestra tra separazione e divorzio, per dare modo alla coppia di riflettere e magari riconciliarsi; se questo non dovesse succedere si procede verso lo scioglimento definitivo del matrimonio.

Esistono due tipi di divorzio:

Divorzio consensuale

I coniugi separati presentano la domanda di divorzio di comune accordo, e lo sono sulle diverse questioni; è’ comunque prevista l’assistenza di un legale per la causa; al termine di questa sarà il Giudice ad emettere la sentenza di divorzio, che sarà così annottato nei registri dello stato civile del comune competente.

Divorzio giudiziale

Si parla di divorzio giudiziale quando non c’è un accordo tra i coniugi; questi vengono ricevuti dal Giudice prima separatamente, poi in modo congiunto, per cercare di risolvere le controversie; con la sentenza vengono precisate tutte le condizioni dettate dal Giudice per il divorzio.

Il divorzio tramite ambasciata

Nonostante i tempi ristretti dettati dalla legge sul divorzio breve, si sta diffondendo nel nostro paese la pratica di divorziare all’estero, ad esempio in Spagna, dove non esiste più la separazione come anticamera del divorzio, ed è possibile ottenerlo nell’arco di pochi mesi.

In questo caso si parla di divorzio tramite ambasciata, perché l’udienza in uno dei paesi della Comunità Europea viene fissata davanti all’autorità, in questo caso specifico, spagnola, alla quale può partecipare anche solo un legale avvocato munito di delega.

Per il divorzio tramite ambasciata è necessario, infatti, nominare un avvocato del posto, e si può fare con due opzioni: attraverso il consolato o l’ambasciata, al costo di circa 40 euro, oppure scegliere una via più semplice, quella della procura, da far autenticare da un notaio, al costo di circa 200 euro.

Per procedere con il divorzio tramite ambasciata è necessario che almeno uno dei due coniugi abbia il proprio domicilio nel paese nel quale s’intende procedere.

Quando viene pronunciata la sentenza di divorzio è possibile effettuare la trascrizione presso il comune italiano nel quale è stato celebrato il matrimonio, grazie al principio previsto dal regolamento comunitario n. 2201/03, che è entrato in vigore dal primo marzo 2005, secondo il quale “le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento

Divorzio tra coniugi sposati all’estero

divorzio tra coniugi sposati all'estero

Cosa cambia con il divorzio tra coniugi sposati all’estero

Il cittadino italiano che si trova all’estero può sposarsi sia con un altro italiano che con uno straniero; in questo articolo ci occuperemo in particolare del divorzio tra coniugi sposati all’estero; ma partiamo dal capire che la celebrazione può avvenire dinanzi:

  • A un’autorità straniera locale: il matrimonio è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano se nello stato straniero vengono rispettate le forme previste e sussistono le condizioni e la capacità necessarie secondo le norme del codice civile; in questo caso non sussiste l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera;
  • All’autorità diplomatica o consolare: il Console è autorizzato a celebrare i matrimoni dalla legge italiana, e possono unirsi in matrimonio due cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, che devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare; questa può essere presentata di persona all’ufficio consolare (o inviata per posta, fax o email) e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti; una volta accolta l’istanza, la coppia deve richiedere le pubblicazioni.
  • A un ministro di un culto religioso: il matrimonio religioso all’estero è valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.

Ma come funziona il divorzio tra coniugi sposati all’estero?

Coniugi italiani

Il matrimonio che viene celebrato all’estero per avere valore (non validità) in Italia deve essere sempre trascritto presso il Comune italiano competente; l’ufficio dello Stato civile estero emette l’atto di matrimonio in originale; gli sposi devono rimetterlo alla Rappresentanza consolare, che a sua volta provvederà a trasmetterlo in Italia per la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune competente.

E’ possibile anche presentare l’atto, legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano.

Una volta trascritta, l’unione è riconosciuta anche in Italia, e quindi l’iter previsto dalla giurisdizione per il divorzio tra coniugi sposati all’estero è lo stesso che per quelli contratti nel nostro paese.

Coniuge italiano e straniero

Se i coniugi sono di diversa nazionalità e intendono e divorziare, la normativa a cui fare riferimento è quella della Legge 218/1995, che prevede che lo scioglimento del matrimonio sia regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda, quindi quella in cui la vita coniugale si è prevalentemente localizzata.

Coniugi stranieri

Stessa cosa vale per il divorzio tra coniugi sposati all’estero, anche se tutti e due cittadini stranieri: la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con la sentenza 19994/2004, che il Giudice ha la competenza per decidere sulla separazione e sul divorzio, a patto però che almeno uno dei due coniugi sia residente (anche solo di fatto) in Italia.

Il divorzio senza l’avvocato

il divorzio senza l'avvocato

Quali sono le condizioni per poter procedere con il divorzio senza l’aiuto di un legale

Fino all’emanazione della legge sul divorzio nel 1970, in Italia non era possibile sciogliere il matrimonio, se non per la morte di uno dei coniugi; il vincolo era quindi legalmente indissolubile.

La legge n. 898/1970 “Fortuna-Baslini” ha poi sancito tutti i casi nei quali il divorzio è consentito, e tra questi il più frequente è quello della separazione legale dei coniugi, che deve durare senza interruzioni da un periodo di tempo che ora si è ridotto a 12 mesi, ma anche a 6 mesi in caso di divorzio consensuale, grazie alla nuova legge sul divorzio breve, emanata il 6 maggio 2015.

Il divorzio può essere, infatti, di due tipi: congiunto o giudiziale; nel primo caso tra i coniugi ci sono degli accordi, sui quali si basa la procedura che risulta sicuramente più snella; nel caso invece del divorzio giudiziale, la coppia si trova ad affrontare delle controversie che il Giudice sarà tenuto a risolvere, per pronunciare la sentenza di divorzio, completa della varie disposizioni (affido dei figli, assegno divorzile e così via.)

Il divorzio congiunto senza avvocato

Con la legge n. 132 del 2014 è ancora più facile divorziare, grazie a delle semplificazioni che sono state messe in atto per quanto riguarda la procedura; dall’11 dicembre 2014 è infatti possibile avviare il divorzio congiunto senza avvocato, ma anche separarsi o modificare le condizioni adottate dai provvedimenti precedenti.

L’assistenza dell’avvocato diventa facoltativa, anche se nel divorzio congiunto senza avvocato non mancano i vincoli; è possibile infatti semplificare la procedura solo se:

  • Non ci sono figli minori, portatori di handicap gravi o economicamente non sufficienti;
  • L’accordo non deve contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

La legge, quindi, ad oggi prevede due percorsi diversi: il divorzio congiunto senza avvocato davanti al Sindaco, e quello che invece prevede la negoziazione assistita da legali, che si segue quando i coniugi non hanno sottoscritto un accordo, presente invece nel primo caso.

Comunque, entrambi sono possibili solo se la separazione o il divorzio sono consensuali.

Procedimento davanti al Sindaco

Il divorzio congiunto senza avvocato si svolge davanti al Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi, o di quello presso il quale è stato celebrato il matrimonio; la coppia deve quindi concludere l’accordo di separazione, ma è anche possibile modificare delle condizioni di provvedimenti presi in precedenza.

Comunque il valore di questi accordi non è lo stesso di quelli giudiziali; dopo il divorzio, infatti, il Sindaco non prima che siano passati 30 giorni, deve invitare i coniugi a comparire davanti a lui per la conferma definitiva.

Anche se l’articolo 12 della legge n. 162/2014 stabilisce che gli accordi così depositati non possono contenere alcun patto di natura patrimoniale, la circolare n. 6/2015, ha precisato che l’accordo concluso può contenere la previsione di un assegno periodico.

Sentenza di divorzio parziale: quando non è definitiva

sentenza di divorzio parziale

La sentenza di divorzio parziale implica che sia possibile emettere una sentenza in attesa di definire poi le questioni controverse

Per chiarire il contesto in cui avviene una sentenza di divorzio parziale è bene partire a monte chiarendo cosa sia giuridicamente il divorzio. Con divorzio, infatti, s’intende l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio e la conseguente cessazione dei diritti civili che derivano da questo.

Il divorzio non va confuso né con l’annullamento, che rende il matrimonio nullo, come se non fosse stato mai stato contratto, né con la separazione, che invece è una fase che precede il divorzio vero e proprio.

La legge italiana prevede, infatti, un periodo di tempo che deve obbligatoriamente passare dopo la richiesta di separazione, prima di ottenere lo scioglimento del matrimonio (tempi che si sono notevolmente ridotti con la legge sul divorzio breve); questo perché si concede alla coppia separata un’opportunità di riconciliazione.

Se questa non dovesse avvenire si procede verso la sentenza, che può anche essere una sentenza di divorzio parziale.

Vediamo per prima cosa le differenze tra divorzio consensuale e giudiziale.

Divorzio consensuale

Quando i coniugi separati presentano la domanda di divorzio di comune accordo si parla di divorzio consensuale: indicano in modo preciso le condizioni che riguardano la gestione della prole, i rapporti economici, e tutto il resto, e richiedono la cessazione dei diritti civili derivati dal matrimonio; è comunque prevista l’assistenza di un legale.

Divorzio giudiziale

In questo caso non c’è un accordo tra i coniugi, che rivolgendosi a un legale provvedono a presentare il ricorso, completo dell’esposizione dei fatti e degli elementi per i quali si richiede il divorzio; i coniugi vengono ascoltati dal Giudice prima separatamente, poi in modo congiunto, nella speranza di trovare degli accordi; in caso contrario saranno adottati dei provvedimenti urgenti, e sarà aperta una causa civile.

Nella sentenza verranno poi precisate tutte le condizioni dettate dal Giudice.

Sentenza di divorzio parziale

Nel procedimento è possibile che sia emessa una sentenza di divorzio parziale, cioè non definitiva, con la quale si pronuncia lo scioglimento del matrimonio, per poi proseguire la causa in un secondo momento, per regolamentare definitivamente degli aspetti controversi (ad esempio l’affido dei figli, l’importo dell’assegno divorzile e così via.)

La sentenza di divorzio parziale è impugnabile da entrambe le parti, anche dal pubblico ministero, in modo limitato agli interessi dei figli minori e legalmente incapaci.

Una volta che la sentenza di divorzio parziale diventa definitiva sarà annotata in calce all’atto di matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile; il divorzio può provocare diversi effetti, tra i quali:

  • La moglie perde il cognome del marito;
  • Il Giudice può disporre il versamento di un assegno divorzile da un coniuge all’altro;
  • Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni;
  • I figli vengono affidati a uno dei coniugi e l’altro ha il dovere di versare loro un assegno di mantenimento.

Divorzio giudiziale per procura

divorzio giudiziale per procura

Cos’è il divorzio giudiziale per procura, ovvero se uno o entrambi i coniugi separati si trovano all’estero e non ci sono degli accordi

Il divorzio giudiziale per procura è uno dei tanti tipi di divorzio esistenti in Italia. Il divorzio viene definito dalla legge italiana come l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio e la conseguente cessazione dei diritti civili che derivano da questo.

Il divorzio non va confuso con la separazione, che invece segna un periodo di tempo che deve passare prima dello scioglimento definitivo del matrimonio, tempo che si è notevolmente ridotto con l’introduzione della legge sul divorzio breve.

Se i coniugi non si riconciliano si procede con il procedimento di divorzio.

Esistono diversi tipi di divorzio, consensuale e giudiziale e il divorzio giudiziale per procura, che può essere anche consensuale.

Divorzio consensuale

Nel caso in cui i coniugi separati presentano la domanda di divorzio di comune accordo, e sono in accordo sulle diverse questioni che li riguardano (ad esempio la gestione della prole, i rapporti economici, eccetera), si parla di divorzio consensuale.

E’ comunque prevista l’assistenza di un legale per la causa; al termine di questa sarà il Giudice ad emettere la sentenza di divorzio, che sarà così annotato nei registri dello stato civile del comune competente.

Divorzio giudiziale

Quando non c’è un accordo tra i coniugi si parla di divorzio giudiziale; un legale provvede, infatti, a presentare il ricorso, completo dell’esposizione dei fatti e degli elementi per i quali si richiede il divorzio; i coniugi in disaccordo vengono ricevuti dal Giudice prima separatamente, poi in modo congiunto, per cercare di risolvere le controversie trovando degli accordi; in caso questo non accada provvederà ad adottare dei provvedimenti urgenti, e ad aprire poi una causa civile.

Con la sentenza verranno precisate tutte le condizioni dettate dal Giudice per il divorzio.

Divorzio giudiziale per procura

Può accadere che un italiano dopo aver ottenuto la separazione dal coniuge, si trasferisca all’estero, trovandosi così ad affrontare il divorzio giudiziale per procura, cioè lontano dall’ex coniuge e senza la sua collaborazione.

Succede, ad esempio, che il coniuge che si trova all’estero viva una situazione difficile a livello economico, o che abbia problemi di salute che gli impediscono di tornare in Italia.

In questi casi eccezionali è possibile avviare il divorzio giudiziale per procura, che si consiglia di adottare solo come soluzione estrema, se il rientro in Italia non è proprio possibile; infatti, la lontananza e la mancanza di accordi rendono tutto più complicato.

Il Tribunale dovrà autorizzare il coniuge impedito a farsi rappresentare da un procuratore speciale all’udienza del procedimento di divorzio, in applicazione analogica a quanto previsto per il matrimonio per procura.

Le soluzioni consensuali sono naturalmente preferibili a quelle giudiziali, quindi l’obiettivo è quello di trovare degli accordi che permettano di presentare un ricorso congiunto.

Il divorzio giudiziale per procura è possibile anche se entrambi i coniugi si trovano all’estero, e in questo caso va bene rivolgersi a qualsiasi Tribunale della Repubblica; i costi variano a seconda dei casi.

 

Divorzio consensuale per procura

divorzio consensuale per procura

Come si svolge il divorzio consensuale per procura, ovvero se uno o entrambi i coniugi separati si trovano all’estero

Per capire cosa sia il divorzio consensuale per procura è bene partire dalle basi. Si definisce divorzio, infatti, l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio e la conseguente cessazione dei diritti civili che ne derivano.

Il divorzio non va confuso con l’annullamento, che lo rende nullo, come se non fosse stato mai stato contratto dalla coppia.

La legge in Italia prevede prima la separazione, un periodo di tempo finestra che si è notevolmente ridotto con l’introduzione della legge sul divorzio breve, per dar modo ai coniugi di riflettere e magari riconciliarsi; se questo non accade si procede con il procedimento previsto per arrivare alla sentenza di divorzio.

Esistono diversi tipi di divorzio, consensuale e giudiziale e il divorzio consensuale per procura, così come quello giudiziale.

Andiamo a vedere le differenze.

Divorzio consensuale

In questo caso i coniugi separati presentano la domanda di divorzio di comune accordo, indicando in modo preciso le condizioni che riguardano, ad esempio la gestione della prole, i rapporti economici, eccetera.

La presenza di un legale è comunque prevista per la causa, al termine della quale il Giudice potrà emettere la sentenza di divorzio, ordinando l’annotazione di questo nei registri dello stato civile.

Divorzio giudiziale

In questo caso non c’è un accordo tra i coniugi, e un legale provvede a presentare il ricorso, completo dell’esposizione dei fatti e degli elementi per i quali si richiede il divorzio; i coniugi vengono ricevuti dal Giudice prima separatamente, poi in modo congiunto, per far in modo di trovare degli accordi; in caso contrario saranno adottati dei provvedimenti urgenti, e sarà aperta una causa civile.

Con la sentenza vengono precisate tutte le condizioni dettate dal Giudice per il divorzio.

Divorzio consensuale per procura

Capita molto spesso che un italiano si trasferisca all’estero dopo la separazione, e quindi si trovi ad affrontare il divorzio consensuale per procura, cioè lontano dall’ex coniuge.

Può accadere che nel paese estero nel quale si trova uno dei coniugi, il reddito sia più basso, e quindi per ragioni economiche, ma a volte anche di salute, questo si trovi ad affrontare una situazione difficile, che pregiudica il suo ritorno in Italia.

Si avvia allora il divorzio consensuale per procura, che comunque si consiglia di adottare solo come soluzione estrema, se il rientro in Italia non è proprio possibile.

Il Tribunale, in questi casi eccezionali, può autorizzare il coniuge impedito, a farsi rappresentare da un procuratore speciale all’udienza del procedimento di divorzio, in applicazione analogica a quanto previsto per il matrimonio per procura.

Le soluzioni consensuali sono naturalmente preferibili, quindi trovare degli accordi che permettano di presentare un ricorso congiunto.

Il divorzio consensuale per procura è possibile anche se entrambi i coniugi si trovano all’estero, e in questo caso va bene qualsiasi Tribunale della Repubblica; i costi variano a seconda dei casi.